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Al coniuge libertino può essere ridotto l´assegno divorzile anche se la separazione non è stata a lui addebitata.

13-01-2012 10:47 - Diritto
Nuova e per certi versi innovativa sentenza della Suprema Corte sulla questione, molto importante, della delibazione, anche incidentale, in sede di divorzio delle condotte che hanno portato alla separazione dei coniugi.
La questione come dicevamo assume particolare rilievo perché nel nostro ordinamento esiste lo schema del doppio livello, separazione prima e divorzio poi, ma, come è noto, i due istituti hanno funzioni diverse ed in sede di divorzio la legge preclude l´esame delle cause e delle ragioni che hanno portato alla separazione.

In particolare tale preclusione è sempre stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità anche in sede di interpretazione della disciplina dettata dall´art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall´art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74. La norma stabilisce i criteri che , una volta stabilita la spettanza in astratto dell´assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, così come previamente accertato, occorre usare per determinare l´assegno divorzile. I criteri appunto sono : ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio.

Proprio l´affermazione dell´indicazione quale criterio per determinare l´assegno divorzile delle ragioni della decisione (inteso come causa del divorzio) aveva generato qualche dubbio interpretativo. Tuttavia in nessun caso la giurisprudenza era arrivata a stabilire che laddove non vi fosse stata una declaratoria di addebito della separazione potevano utilizzarsi, anche solo per determinare l´assegno divorzile, i comportamenti dei coniugi anteriori alla separazione.

Il principio consolidato è, infatti che, il comportamento dei coniugi, anteriore alla separazione, resta superato e assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione (Cass. civ., Sez. I, 16/05/2005, n. 10210; Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n. 1989; Cass. civ., Sez. I, 09/09/2002, n. 13060; Cass. civ., Sez. I, 22/11/2000, n. 15055).

Semmai le condotte dei coniugi rilevanti anche ai fini della determinazione dell´assegno divorzile sono soltanto quelle successive alla separazione come ad esempio la convivenza "more uxorio" del coniuge richiedente protrattasi, successivamente alla separazione, per un periodo pari alla durata del matrimonio (Cass. civ., Sez. I, 09/09/2002, n. 13060) o anche semplicemente comportamento tale da precludere la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, dopo la separazione.( Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n. 1989)

Con la sentenza in commento invece la Suprema Corte consapevole dell´orientamento appena ricordato raggiunge l´obbiettivo di demolirlo sulla base di un ragionamento particolare.

Ricordato che tra i criteri per la determinazione dell´assegno di divorzio oltre a quello delle , vi è anche quello del (il riferimento è al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune) la Suprema Corte ha stabilito che l´accertata "vita libertina" antecedente alla separazione ( nel caso si era accertato continue frequentazioni notturne in discoteche della riviera romagnola anche con i figli in tenera età, oltre all´abuso di alcool) può appunto rientrare in tale secondo criterio proprio perché dimostra l´assoluta impossibilità del coniuge di aver partecipato alla vita familiare ed alla costituzione del patrimonio familiare o anche solo del patrimonio dell´altro coniuge.

Occorre sottolineare che nel caso eaminato la separazione non aveva generato addebito nel coniuge "libertino", ma la sentenza in commento ha stabilito che anche tale circostanza in relazione al criterio appena indicato non è rilevante.
Dunque, stabilisce la Suprema Corte che deve considerasi legittimo, in forza del disposto dell´art. 5 della legge n. 898 del 1970, valutare il comportamento del coniuge nel corso del matrimonio, e quindi anche anteriormente alla separazione, al fine di stabilire il "contributo personale" dato dal coniuge alla vita familiare (ed alla formazione del matrimonio).

Resta ferma la preclusione per condotte anteriori alla separazione, afferma la sentenza, quando invece si vogliano indicare il criterio delle .

Come a dire: quello che è uscito dalla porta può sempre rientrare dalla finestra.

In conclusione è chiaro che si tratta di un orientamento nuovo, ed infatti la sentenza sul punto specifico non richiama precedenti, e come tale si presta a critiche soprattutto perché mette in discussione un principio consolidato che è quello di non sindacare nuovamente condotte già coperte dal giudicato o che dovevano essere considerate in un giudicato della separazione.

Tuttavia in tutti quei casi in cui la separazione si è conclusa consensualmente soprattutto per evitare conflitti ed ansie di un lungo giudizio, spesso deleterio per l´educazione della prole, il nuovo orientamento può tornare utile per moderare la determinazione dell´assegno divorzile in favore del coniuge "meno responsabile" del fallimento del matrimonio.

commento a cura dell´Avv. Salvatore Piccolo

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