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La vicenda dei passi e degli accessi carrabili a Sparanise. La polemica online e la questione di diritto.

01-09-2016 13:37 - Cronaca
Recentemente a Sparanise è scoppiata una polemica , alimentata dal profilo social della maggioranza consiliare in carica, sui passi carrai o carrabili ed altra polemica sulla possibilità di utilizzo di volontari per svolgere pubbliche funzioni di polizia municipale. Tratteremo entrambi gli argomenti separatamente, a puntate. Iniziamo dalla questione dei passi carrabili e carrai ( il secondo termine è un sinonimo del primo) e facciamo chiarezza o meglio stabiliamo principalmente cos´è per il legislatore un passo carrabile.

il Codice della Strada all´articolo 22 e il relativo Regolamento di Attuazione agli articoli 44 e seguenti lo definiscono nel seguente modo: "Per passo carrabile si intende l´insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un´area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un´area aperta all´uso pubblico."
Per ulteriore esigenza di chiarezza va sottolineato anche che la giurisprudenza ha anche elaborato il concetto di accesso carrabile , per distinguere l´accesso dal passo. Si definiscono accessi carrabili:
le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
le immissioni per veicoli da un´area privata laterale alla strada d´uso pubblico.
Sia i passi e gli accessi carrabili sono da considerare autorizzati dal Comune nel quale insistono se il relativo fabbricato ha conseguito i normali permessi a costruire secondo la legislazione e lo strumento urbanistico vigente. L´ente durante la procedure di autorizzazione di un permesso a costruire deve proprio valutare, tra le tante cose, se il passo o l´accesso sono compatibili con la strada pubblica sulla quale affacciano e se rispettano distanze legali o altre prescrizioni. Concesso il permesso a costruire l´accesso al fabbricato , sia esso semplice accesso o passo carrabile, è autorizzato ipso iure.
Tale principio è valido anche in quei Comuni che hanno deciso di chiedere il pagamento di una tassa e/o canone per regolamentare la materia.
Non esistono quindi, salvo prova contraria ovvero prova dell´abusività della porta realizzata sia per l´accesso che per il passo, accessi o passi carrabili abusivi. Chi afferma il contrario non parla in punto di diritto e confonde la questione tra legittimità amministrativa e vicenda tributaria.
I passi carrabili e gli accessi carrabili, infatti, possono essere assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità al vigente regolamento comunale TOSAP o al pagamento di un canone o quant´altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l´istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92) e le spese relative al rilascio dell´apposito cartello e l´eventuale messa in opera secondo gli importi stabiliti.
Questa scelta , ovvero quella di assoggettare gli accessi ed i passi carrabili, entrambi oppure soltanto i passi, esentando gli accessi è propriamente una scelta politica.
Non esiste alcun obbligo legislativo di dotarsi di un regolamento comunale per escutere un nuovo tributo locale legato al diritto di accesso alla propria abitazione. Probabilmente neppure è piacevole per il cittadino l´imposizione di un nuovo tributo del genere.
Piuttosto sarebbe preferibile nel dare esecuzione ad una volontà politica regolamentare, con priorità, il pagamento della tassa per le affissioni pubblicitarie ed in particolare degli invadenti e deturpanti cartelloni 3 X 6 e poi passare ad altri tipi di tributi. Nel Comune di Sparanise, per esempio, le società che , guadagnando importanti introiti, hanno installato e gestiscono istallazioni pubblicitarie del tipo 3 X 6 non pagano tasse al Comune.
La mancanza di regolamentazione comunale in materia tributaria che consente il rilascio di uno specifico cartello di indicazione dell´accesso o del passo da parte del Comune non consente, tuttavia, ad alcuno di impedire l´accesso all´abitazione privata del titolare dell´accesso o del passo.
Anzi ostruire il passaggio di accesso o il passo carrabile ad un garage configura un illecito penalmente sanzionabile ed in particolare configura il reato di cui all´art.610 c.p.
Con la sentenza n. 48346/15 del 7 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha precisato che il reato di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo che risulta idoneo a privare in maniera coattiva l´offeso della libertà di azione e di determinazione.
Sempre la Cassazione, sentenza n.28487/13 del 12 marzo 2013, era già intervenuta in materia chiarendo come comportamenti quali il lasciare il proprio mezzo parcheggiato in maniera tale da impedire agli altri il passaggio, l´uscita, l´entrata da o in un box auto, un parcheggio pubblico, un cortile privato, un cancello, e così via, costituisca reato.

Conseguentemente in mancanza di una specifica regolamentazione in materia di tasse o canoni da pagare per conseguire il diritto all´esposizione del cartello di accesso o passo carrabile il cittadino che si vede ostruito l´accesso alla propria abitazione o ad un garage può tranquillamente chiamare le forze dell´ordine, e tra questi vigili urbani e carabinieri, per segnalare la commissione nei proprio confronti del reato di violenza privata ( che consiste nella costrizione che si sta subendo a non poter accedere alla propria abitazione o garage) l´eventuale rifiuto delle forze dell´ordine ad intervenire costituisce a sua volta ulteriore reato previsto e punito dall´art.328 c.p. (omissione o rifiuto di atti d´ufficio).

Nella prossima puntata affronteremo la questione della legittimazione ad usare poteri di polizia locale, utilizzare fischietto o palette , da soggetti non organici al corpo della polizia municipale o non appartenenti alle forze dell´ordine.


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