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In vigore il nuovo decreto ministeriale di aggiornamento delle tariffe forensi. Queste le novità.

18-05-2018 11:16 - Diritto

E´ stato pubblicato ed è entrato in vigore il 26 aprile 2018 il decreto ministeriale n.37 che aggiorna e modifica alcuni parametri delle tabelle forensi. Non si tratta di uno stravolgimento delle tariffe sotto il profilo sostanziale , ma di alcune modifiche al sistema ormai consolidato ed articolato, sia nel civile che nel penale, in fasi.
Queste le novità previste. Per la materia civile.
• Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all´80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento; La novità è rappresentata dall´introduzione della previsione della diminuzione non oltre il 50 per cento.
• per la fase istruttoria l´aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento; Anche in questo caso la diminuzione non può essere oltre il 70 per cento.
avvocato telematico: il compenso determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento "quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all´interno dell´atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all´interno dell´atto»;
• avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti);
• quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l´esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l´assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento

Giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato: in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento
Procedimenti arbitrali rituali e irrituali: i compensi previsti dall´apposita tabella si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all´intero collegio.
Nella materia penale queste le novità introdotte dal decreto:
a) elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso: è inserito "il numero degli atti da esaminare", che va ad aggiungersi agli altri già previsti: le caratteristiche, l´urgenza e il pregio dell´attività, l´importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l´autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare;
b) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, "possono essere aumentati di regola fino all´80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni cas non oltre il 50 per cento».
Avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale
a) il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti).
b) lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché "una parte contro più parti"), sempre che la prestazione non comporti l´esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.
c) ferma l´identità di posizione procedimentale o processuale, quando la prestazione professionale non comporta l´esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l´assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
Attività stragiudiziali: il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla apposita tabella allegata, i quali «possono essere aumentati di regola sino all´80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita: l´attività svolta dall´avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella appositamente inserita nel D.M. 55 (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.
Giudizi innanzi al Consiglio di Stato: è sostituita la tabella dei compensi, nella quale sono incrementati in modo sensibile i parametri riferiti alla fase decisionale.
Riproduzione riservata – citare sempre la fonte www.avvocatosalvatorepiccolo.it


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