Alle sezioni unite la possibilità del deposito del ricorso per cassazione in materia cautelare secondo le regole ordinarie.

23-06-2020 12:11 -

Finisce innanzi alle Sezioni unite della Suprema Corte la questione relativa alle specifiche modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame ovvero - in caso di ricorso immediato - del giudice che ha emesso la misura. Il massimo consesso sarà chiamato a valutare se le impugnazioni cautelari costituiscono eccezione alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione, con la conseguenza che il relativo ricorso deve essere presentato esclusivamente nella Cancelleria dello stesso Tribunale, o comunque dello stesso organo giudiziario, che ha emesso l'atto oggetto di impugnazione, con esclusione, anche per la parte privata, di qualsiasi soluzione alternativa.
Con l'ordinanza di remissione n.18582 depositata il 19 giugno 2020 la terza sezione penale della suprema corte rimette al massimo consesso anche una ulteriore questione subordinata ovvero se, in caso'di risposta negativa al precedente quesito, il ricorso per cassazione può essere presentato, ex art. 311, comma 3, cod. proc. pen., dal difensore dell'interessato anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace ubicato nel luogo ove questi si trovi nonché inviato a mezzo telegramma o con posta raccomandata alla Cancelleria che ha emesso il provvedimento o depositato davanti ad un agente consolare e se, ai fini della tempestività di detta presentazione, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto esso sia quindi pervenuto entro i termini di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., anche alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per essere stato ivi inviato a cura della Cancelleria dell'Ufficio giudiziario o consolare ove era stato precedentemente depositato ovvero a seguito della sua trasmissione con gli altri mezzi indicati.
In effetti la Terza sezione ha individuato l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che affermato al riguardo, il principio in forza del quale in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nella Cancelleria dello stesso Tribunale che ha emanato l'atto, con esclusione, anche per la parte privata di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale forma di impugnazione sono oggetto di disciplina autonoma cui non si applicano, ove non espressamente richiamate, le norme che regolano in via generale le modalità di presentazione delle impugnazioni ordinarie (in tal senso, di recente, fra quelle oggetto di massimazione: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 marzo 2019, n. 13420).
La ratio dell'orientamento, peraltro, segue un indirizzo già in precedenza enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione della impugnazione costituiscono uno ius singulare, le cui regole possono fare eccezione rispetto a quelle che disciplinano l'ordinaria modalità di presentazione dell'impugnazione.
Da tanto consegue, secondo tale indirizzo, che la presentazione del ricorso per cassazione conseguente al deposito della decisione assunta dal Tribunale del riesame va presentata nella Cancelleria dello stesso Tribunale che ha emanato l'atto impugnando, con esclusione di qualsiasi altra soluzione (così già: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 marzo 1991, n. 3539).
Tuttavia a tale più drastica declinazione dell'orientamento descritto, se ne affianca (più che contrapporsi ad esso) un'altra modalità espressiva, numericamente prevalente, in base alla quale, all'evidente scopo di lenire i rigori del precedente indirizzo, il ricorso per cassazione presentato nella Cancelleria di Ufficio giudiziario diverso rispetto a quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile - come invece sostenuto, senza alcuna possibilità di ipotesi di recupero dell'atto, secondo l'orientamento precedentemente esposto - ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso, pur erroneamente depositato non presso la Cancelleria del giudice a quo, sia tempestivamente pervenuto anche nella Cancelleria dell'Ufficio ove ha sede il giudice che ha emesso l'atto impugnato, essendo a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione in tal modo presentata sia poi dichiarata inammissibile per tardività, ove essa abbia, invece, raggiunto l'Ufficio giudiziario corretto oltre i termini di legge; ciò in quanto la data di presentazione della impugnazione, salvi i casi disciplinati appunto dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., è, comunque, solo quella in cui l'impugnazione perviene all'Ufficio giudiziario competente a riceverlo (così: da ultimo in ordine di tempo, fra quelle massinnate: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 maggio 2020, n. 14774; idem Sezione II penale, 23 gennaio 2019, n. 3261; idem Sezione I penale, 22 febbraio 2012, n. 6912; idem Sezione V penale, 4 novembre 2009, n. 42401).
Come è noto, per le impugnazioni in generale la regola è che, salvo che la legge non disponga diversamente, l'atto introduttivo del giudizio nell'ulteriore grado vada presentato, personalmente o tramite incaricato, nella Cancelleria presso l'Ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento gravato (cfr., in linea generale l'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., disposizione questa che, in quanto espressiva di uno dei principi generali in materia di impugnazioni contenuti nel Titolo I del Libro IX del codice di rito, appare indubbiamente applicabile anche alla impugnazione di fronte alla Corte di cassazione); tuttavia, per le parti private ed i loro difensori (pertanto non per l'Ufficio del Pm) l'impugnazione può essere presentata anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo ove gli impugnanti si trovino ovvero anche di fronte ad un agente consolare all'estero.
In tali casi, come espressamente disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., l'atto in tal modo depositato, sul quale è apposta, non diversamente per quanto previsto nell'ipotesi ordinaria, dal pubblico ufficiale addetto alla sua ricezione l'indicazione con la data di presentazione, onde definirne la tempestività o meno, e dell'identità del presentatore, viene immediatamente trasmesso alla Cancelleria dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.
Così riassunta la questione e verificato lo stato della giurisprudenza all'attualità vi è, peraltro, a questo punto, da osservare che il regime delle impugnazioni in materia cautelare non può definirsi un sistema chiuso, per ciò intendendosi un sistema del tutto autonomo rispetto a quello generalmente riferibile alle altre tipologie impugnatorie, che contenga tutte le disposizioni che valgano a strutturarlo come un sistema , autosufficiente, tale da non tollerare - in assenza di una espressa disposizione che disciplini in termini peculiari uno specifico aspetto della materia - la possibilità di attingere alle regole comuni in materia di impugnazioni - laddove non vi sia, come detto, un'autonoma disciplina - al fine di integrare la normativa particolare tramite il ricorso, appunto, ai principi generali vigenti in argomento (sulla applicabilità della disciplina di carattere generale in materia di giudizio impugnatorio alle forme di gravame speciale previste in materia cautelare per tutto quanto non espressamente o diversamente stabilito dall'art. 310 cod. proc. pen., cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 1994, n. 1775).
La conseguenza del ragionamento esposto è che dal ritenere o meno il sistema delle impugnazioni cautelari sistema autonomo e chiuso piuttosto che ritenerlo invece conforme, almeno in linea di principio, agli ordinari mezzi di impugnazione discende anche la soluzione del problema posto che , in caso di mutamento della giurisprudenza, porterebbe ad un'armonizzazione del sistema delle impugnazioni senza più distinzione tra impugnazioni cautelari ed ordinaria. Ulteriore e futuro corollario dell'intervento innovativo potrebbe essere, inoltre, una valenza maggiore del giudicato cautelare poiché è evidente che l'abbattimento del principio di specialità dell'impugnazione cautelare apre la strada all'utilizzo della pronuncia cautelare definitiva nel procedimento ordinario con maggiore valore.

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