Il non caso Roggero

20-07-2026 13:20 -

di Salvatore Piccolo*

Il passaggio in giudicato della condanna al gioielliere delle Langhe per effetto della pronuncia della Cassazione ha, finalmente, messo in secondo piano la telenovela “Garlasco” e spinto in molti quantomeno a occuparsi di un caso giudiziario concreto. Sotto questo profilo si tratta di un evento da accogliere con favore.


Diverso è il discorso in ordine alle prese di posizione politiche alimentate dal caso. Partiamo con ordine. Mario Roggero è colpevole di due omicidi e di un tentato omicidio, delitti avvinti dal vincolo della continuazione. Sulla colpevolezza non esistono dubbi. La prova raccolta in dibattimento è di carattere oggettivo perché è rappresentata dai video delle telecamere di sicurezza presenti in strada. Dai video emerge, senza che vi possano essere altre interpretazioni, che il gioielliere ha inseguito i ladri, ha sparato loro, li ha feriti e poi li ha uccisi sparando da distanza ravvicinata.

Sotto il profilo del diritto — e qui di questo si tratta, ovvero di applicare la legge — non esiste alcuna legittima difesa, perché non è riscontrabile alcuna condotta difensiva. I giudici hanno già concesso i benefici di legge nella massima estensione e la pena in relazione al capo di imputazione risulta bassa.

Poteva essere ancora più bassa se, in una delle tante fiammate giustizialiste, il legislatore con la legge 12 aprile 2019 n. 33 non avesse abolito la possibilità di ricorrere ai riti alternativi per i delitti puniti (nel massimo) con la pena dell'ergastolo (art. 438, comma 1-bis, c.p.p.). All’epoca i politici giustizialisti applaudirono: in rete circola ancora un video di un famoso ex magistrato di Mani Pulite che definisce scandaloso il fatto che un indagato per omicidio, risarcendo il danno e accedendo al rito abbreviato, possa uscire dal carcere dopo qualche anno di buona condotta. Invece, una delle funzioni della riduzione di pena legata ai riti alternativi è proprio quella di riequilibrare il sistema in casi, certo non frequenti, ma possibili come quello del gioielliere che non ha potuto fruire di uno sconto di pena per il rito proprio per effetto della novella del 2019.

I politici che ora vanno a fare visita a Roggero ristretto in carcere propongono forse l’eliminazione di questa norma, che avrebbe consentito al gioielliere e a chi si trova in casi simili a lui un’ulteriore riduzione di un terzo della pena (nel suo caso, circa 5 anni)? Niente affatto. Certo, il gioielliere è entrato in carcere a 72 anni, e si dice che scontare oltre 14 anni di carcere a quell’età possa equivalere a un ergastolo. Allora sono allo studio riforme per prevedere forme di punizione alternative al carcere per gli ultrasettantenni? Niente affatto.

Cosa c'è allora allo studio da parte di quella politica giustizialista che ha adottato Roggero come caso nazionale? Si parla di una norma che vieti il risarcimento alle vittime o ai loro aventi causa uccisi dopo aver commesso una rapina o un furto. Una norma che non è praticabile nel nostro ordinamento. Nel nostro sistema, il risarcimento del danno non trae origine solo dal Codice Civile (tra tutti, artt. 1223 e 2043), ma è ispirato da principi costituzionali fondamentali che ne determinano le modalità di applicazione.

La Costituzione impone che la riparazione sia "integrale", ponendo il danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse avvenuto (principio di eguaglianza sostanziale ed equità). La persona è tutelata dall’art. 2, tra i principi fondamentali della nostra Carta fondamentale, ed è il pilastro del risarcimento del danno non patrimoniale. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (affermata dalla storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008) prevede il risarcimento non solo nei casi previsti dalla legge, ma per ogni lesione di un valore o interesse costituzionalmente garantito. Tale lettura rende il risarcimento del danno biologico, ovvero la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, indipendente dalla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato.

L’illecito aquiliano o extracontrattuale genera, sempre, un risarcimento del danno in favore della vittima. La liquidazione del danno è un discorso diverso, ma, sempre per i motivi sopra esposti, non può mai degradare fino ad azzerarsi. Si tenga presente il termine aquiliano che assume l'atto illecito conseguenza di un reato. La sua origine si fa risalire alla Lex Aquilia de damno, promossa da un tribuno di nome Caio Aquilio nel III secolo avanti Cristo, allo scopo di punire quanti, con il loro comportamento illecito, avessero arrecato danno ad altri.

Infine, sul punto occorre osservare un altro aspetto. Le persone uccise dal gioielliere non possono essere considerate dal nostro ordinamento giuridico come dei criminali o autori di un crimine, poiché tale qualifica, in uno Stato di diritto, consegue soltanto a una sentenza di condanna definitiva. Ma una sentenza di condanna per la rapina ai danni di Roggero non potrà mai intervenire nei confronti dei due soggetti deceduti, proprio perché non è possibile giudicare un defunto. Diverso è il caso del rapinatore sopravvissuto, al quale Roggero potrà richiedere i danni per la rapina subita, magari costituendosi parte civile nel relativo procedimento penale.

Questi sono i principi validi nel nostro ordinamento. A questi si sommano ulteriori considerazioni.

La grazia è una prerogativa del Capo dello Stato, al quale non si può certo contestare di "aver dato la grazia alla Minetti" e di essere quindi obbligato a concederla anche a Roggero. La grazia, così come ogni provvedimento di clemenza previsto dal nostro ordinamento in sede di esecuzione della pena, presuppone un ravvedimento: una revisione critica della propria condotta che non appare sussistere nel caso in esame, forse anche perché la pena è soltanto all'inizio della sua esecuzione. Impossibili sono, infine, le proposte che parlano di una sua candidatura: con la condanna, il gioielliere ha subito anche le pene accessorie, tra le quali figura l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una riforma di tale istituto non è pensabile, stabilire che solo il condannato Roggero si possa presentare alle elezioni è un'evidente legge ad personam incostituzionale.




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