Truffa online e minorata difesa. La Cassazione chiarisce.

30-09-2026 12:04 -

*di Luigi Piccolo.

La Suprema Corte con due recentissime
sentenze (Cass. Sez. II n. 19600/2026 e Cass. pen., Sez. II
Sentenza n. 22917/2026) si è pronunciata circa il rapporto tra truffe cd. online e l’aggravante di cui
all’art. 61 n. 5 cp. Il legislatore interveniva con due provvedimenti di legge (prima la legge 28
giugno 2024, n. 90. e poi il dl. 11 aprile 2025 n. 48) per introdurre alla fattispecie criminosa della
truffa un’aggravante ad effetto speciale, prevedendo la pena della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549, qualora il fatto sia stato commesso a distanza attraverso
strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. ( art 640,
comma secondo, n. 2 ter) Qualora invece la truffa venga compiuta profittando di di circostanze di
tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa, vi è un ulteriore inasprimento di pena che prevede un minimo di due e un massimo di sei
anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. (nuovo art 640 comma 3, prima la fattispecie era
prevista al n. 2 bis)
Prima dei citati provvedimenti legislativi la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che la truffa
online, e dunque compiuta con l’ausilio di strumenti informatici o telefonici, rendesse
automaticamente applicabile l’aggravante della minorata difesa. Questo perché lo strumento del
mezzo telematico rende più difficoltoso o addirittura impossibile, da parte della vittima,
l’identificazione del suo interlocutore poiché proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus
e quello in cui opera l’agente comporta una posizione di vantaggio per l’agente, consentendogli di
schermare la sua identità e sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. La
sentenza 19600/2026 chiarisce che il legislatore ha inteso recepire l’elaborazione giurisprudenziale
precedente ma riservandola ad una considerazione autonoma, per cui non trova più applicazione
l’automatismo ma, anzi, è necessaria un’ulteriore condizione di debolezza della vittima o comunque
una condizione riconducibile a diverse situazioni evocate dall’art. 61 n. 5 cp. Questo si riflette però
anche sul regime di procedibilità dal momento che per la minorata difesa resta la procedibilità
d’ufficio, mentre per l’utilizzo di strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o
altrui identificazione è necessaria la querela di parte ai sensi del quarto comma dell’art. 640 cp.
Querela che può essere rimessa espressamente o tacitamente e che ha effetto estintivo del reato se la
truffa è avvenuta in in una negoziazione a distanza, aggravata dalla minorata difesa della persona
offesa e commessa antecedentemente all'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma
secondo, n. 2-ter, cod. pen. e della modifica della sua procedibilità ad opera dell'art. 16, comma 1,
lett. t), n. 1 e n. 2, legge 28 giugno 2024, n. 90, in quanto il principio di applicazione della norma
sopravvenuta più favorevole, sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., opera anche con riguardo
al regime di procedibilità del reato.
Questo orientamento della Suprema Corte è già confermato dalla successiva sentenza
(Sentenza n. 22917/2026) perché si statuisce che in tema di truffa, l'aggravante del fatto commesso
a distanza mediante strumenti informatici o telematici di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-ter,
cod. pen., postulando l'utilizzo di dispositivi digitali idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore
del fatto e collocandosi tra i reati commessi mediante un sistema informatico, si pone in continuità
normativa con le previgenti ipotesi fondate sul difetto di fisica compresenza tra autore e vittima, già
ricondotte all'aggravante della minorata difesa di cui all'abrogato art. 640, comma secondo, n. 2-bis,
cod. pen., e all'art. 61, n. 5, cod. pen., che, in forza del principio di specialità, continua a disciplinare
i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamente agevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, o da altre circostanze di tempo, di luogo o
di persona, diverse dal contatto "on line".

*praticante avvocato e tirocinante ex art. 73.