La fiction Garlasco di fronte ad una "stasi" processuale? Interverrà la Consulta?
07-11-2026 17:25 -
di Salvatore e Luigi Piccolo*
Dopo tanto rumore e una asfissiante copertura mediatica arriva la vera questione giuridica prodotta dalla “fiction Garlasco”. Il 3 novembre 2026 la Procura della Repubblica di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dando (finalmente) avvio alla fase processuale.
Anche la richiesta di rinvio a giudizio non è stata proprio lineare. Prima dell’estate, infatti, la Procura aveva chiuso le indagini preliminari e notificato l’avviso ex art. 415-bis. Nei procedimenti “normali”, fuori dalla serialità televisiva, l'avviso di conclusione delle indagini, come si chiama l'avviso ex art. 415 bis c.p.p, comporta la chiusura delle indagini preliminari e la possibiltà per la difesa di conoscere il materiale istruttorio raccolto dal PM.
Qui, invece, le indagini sono proseguite nonostante la chiusura cristallizzata nell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. Proprio nel supplemento di indagini sarebbero stati raccolti gli indizi più rilevanti, ma non della colpevolezza di Sempio, bensì dell’innocenza di Stasi: si pensi alla questione della ripetizione delle prove genetiche sul materiale rinvenuto sui pedali della bicicletta di Stasi a cura del RIS di Parma e alle polemiche che ne sono scaturite.
Il fascicolo passa ora al vaglio del Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP), chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza di una ragionevole previsione di condanna nei confronti del nuovo imputato.
Formula, quella della ragionevole previsione di condanna, introdotta dalla riforma Cartabia. Per effetto della novella legislativa, qualora il GUP non dovesse ritenere sussistente la previsione di condanna, l’imputato deve essere prosciolto seduta stante. È qui che iniziano i problemi logici: come può un Giudice ritenere “ragionevolmente” sussistere una prognosi di condanna quando esiste una sentenza passata in giudicato che individua già un colpevole per lo stesso omicidio, e senza che vi sia concorso tra il condannato e il nuovo imputato?
Questa è dunque, al di là della telenovela televisiva, la vera e complessa questione di diritto. Giova ripetere che ad oggi vi è un soggetto condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi — Alberto Stasi — e un secondo soggetto, Sempio, per il quale viene richiesto il rinvio a giudizio per il medesimo reato senza che sia ipotizzato un concorso dei due nel delitto.
Non si tratta del divieto di ne bis in idem: alla luce dell'orientamento prevalente, l'art. 649 c.p.p. sancisce il ne bis in idem in senso soggettivo-processuale e non oggettivo. È lo stesso individuo che non può essere giudicato due volte per il medesimo fatto, e non il contrario.
Ad oggi, la lettera del codice di rito non prevede, ma neppure impedisce, di procedere nei confronti di un soggetto diverso ove sussistano dubbi sulla paternità del reato.
Ciò nonostante, l'evoluzione di questo doppio binario rischia di sfociare in un evidente contrasto logico e giuridico, conducendo all'incompatibilità e irrazionalità tra giudicati.
In questo scenario s'innesta il tema della revisione del giudicato nei confronti di Stasi.
Il mezzo di impugnazione straordinario (art. 630 c.p.p.) posto a tutela dell'errore giudiziario e azionabile contro sentenze irrevocabili.
Tra le ipotesi tassative contemplate dal codice, la lettera a) contempla il contrasto teorico di giudicati, che si configura quando i fatti stabiliti a fondamento della condanna non posano conciliarsi con quelli di un'altra sentenza penale irrevocabile. Tuttavia, la formulazione della norma sembra presupporre la compresenza di due decisioni già divenute irrevocabili. Sembra, appunto, ma il riferimento non è chiaro ed è questo che ha autorizzato una lettura diversa nel senso della possibilità di indagare Sempio.
La difesa di Stasi ha già manifestato l'intenzione di promuovere l'istanza di revisione facendo leva sulla lettera c) dell'art. 630 c.p.p., ossia sulla sopravvenienza o scoperta di nuove prove idonee a dimostrare il proscioglimento del condannato. Ad oggi, tuttavia, una formale istanza, da quando è partito il carrozzone mediatico, non è mai stata presentata.
Una volta depositata, spetterà alla Corte d'Appello di Brescia — ai sensi dell'articolo 11 del codice di rito (ovvero la corte competente a giudicare nei procedimenti in cui magistrati assumono la qualità di imputato o persona offesa nel distretto in cui è stato commesso il fatto originario) — valutarne in primis l'ammissibilità e, nel merito, l'effettiva portata liberatoria.
Se il processo a carico di Sempio dovesse proseguire e, parallelamente, la revisione richiesta da Stasi venisse dichiarata ammissibile, si aprirebbero scenari paradossali: Sempio potrebbe essere assolto e la revisione di Stasi rigettata, lasciando il delitto privo di un colpevole; allo stesso modo, Sempio potrebbe essere condannato e la revisione accolta, generando due soggetti condannati per il medesimo fatto sulla base di ricostruzioni tra loro inconciliabili.
Proprio per scongiurare tali cortocircuiti, appare corretto, secondo chi scrive, che qualcuno tra i soggetti processuali presenti all’udienza preliminare sollevi una questione di legittimità costituzionale. Forse meglio ancora sarebbe che la questione sia sollevata d'ufficio dal GUP.
L'eccezione di lncostituzionalità avrebbe ad oggettole norme processuali nella parte in cui non prevedano una necessaria e pregiudiziale revisione prima di poter procedere contro un soggetto distinto per un delitto oggetto di un giudicato già formato.
Una questione a nostro avviso fondata.
La vicenda è unica nel suo genere, non solo perché mai verificatasi prima, ma anche perché una Procura della Repubblica, dopo vent'anni, ha deciso di mettere da parte il giudicato e indagare, quasi ex novo, nei confronti di un altro soggetto approfittando dello spiraglio giuridico individuato dalla lacuna di cui all'art.639 lett.c.
I parametri costituzionali violati o non rispettati possono individuarsi principalmente in tre articoli:
Art. 3 Cost. (Principio di ragionevolezza e uguaglianza):
per la palese irragionevolezza intrinseca di un sistema che consente l'esercizio dell'azione penale a "binario parallelo" pur a fronte di ricostruzioni fattuali incompatibili, col rischio di generare pronunce contraddittorie per il medesimo fatto.
Art. 24, secondo comma, Cost. (Diritto di difesa):
per la lesione del diritto di difesa del nuovo imputato, costretto a subire gli effetti processuali e mediatici di un'imputazione senza poter beneficiare degli accertamenti e degli esiti della revisione della prima condanna. Lo stesso comma 4 dell'articolo 24 affida peraltro alla legge la determinazione delle condizioni e dei modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 111, secondo comma, Cost. (Giusto processo e ragionevole durata):
per la violazione del principio del giusto processo, inteso come coerenza sistemica dell'ordinamento ed evitabilità di decisioni fra loro inconciliabili.
In quest'ottica, a nostro giudizio, la posizione di Stasi dovrebbe essere chiarita in via prioritaria: solo all'esito della revisione il GUP potrebbe decidere se prosciogliere Sempio o disporne il rinvio a giudizio per il dibattimento.
Sullo sfondo resta un interrogativo in punto di diritto: in tale ipotesi — ovvero nell'eventualità della fondatezza della questione di costituzionalità —, che valore dare agli atti di indagine compiuti in violazione della nuova lettura costituzionale delle norme in materia di revisione?
* avvocato cassazionista e praticante avvocato - riproduzione riservata citare sempre la fonte