La manovra economica punto per punto.

07-12-2011 10:38 -

E´ stata firmato dal Presidente della Repubblica il decreto legge del governo Monti contente la manovra economica. E´ quindi in vigore a tutti gli effetti. Ecco le sostanziali novità. Il testo completo è consultabile nella sezione documenti di questo sito, mentre di seguito saranno analizzate le principali novità.

Art. 1 (Aiuto alla crescita economica - ACE) - Con questa norma viene introdotta la possibilità di dedurre dal reddito delle imprese e dal reddito d´impresa delle persone fisiche il capitale cd. "nozionale" che viene investito dalle imprese, senza in questo modo ricorrere al debito per finanziare l´impresa. L´ammontare delle deduzioni e la migliore individuazione di questa figura nuova di capitale - definita appunto "nozionale" - con le rispettive aliquote è determinata con successivo decreto del ministro dell´economia.

Art.2 (deduzione dall´IRES e dall´IRPEF della quota IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro) . Sino al 31 dicembre 2012 sarà possibile dedurre dai redditi sia delle persone fisiche che delle società la quota di IRAP pagata per assumere personale dipendente

Art.3 ( Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali)- Art.4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali) . Nuovi criteri per la programmazione regionale cofinanziata , con riduzione della parte di finanziamento a carico dello stato. Nuovi criteri per le detrazioni per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico. In pratica restano le detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ma le modalità e l´entità delle detrazioni diminuiscono, in alcuni casi anche del 50%.

Art. 5 (Introduzione dell´ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). Viene stabilito che ogni beneficio economico a carattere assistenziale, oppure di natura fiscale o tariffaria è soggetta al mancato superamento del reddito secondo l´indicatore ISEE.

art. 6( Equo indennizzo e pensioni privilegiate) Sono abrogate le norme in materia di equo indennizzo e pensioni privilegiate in precedenza concesse in dipendenza di infortuni sul lavoro o malattia per causa di servizi, tranne quanto previsto per l´INAIL ed in materia di sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art.7 (Partecipazione italiana a banche e fondi) e Art.8 (Misure per la stabilità del sistema creditizio). Art.9 (DTA)Sono dettati limiti per la partecipazione dello Stato in banche e fondi, mentre è stabilito che sarà lo Stato a garantire le passività delle banche, con possibilità per gli istituti di credito di emettere obbligazioni garantite dallo Stato. Una sorta quindi di buoni del tesoro emessi però dalle banche private.

Art.10 (Regime premiale per favorire la trasparenza). Con questa norma sono inserite sostanziali ed importanti novità in favore di artisti, professionisti ed imprese individuali che prevedono una semplificazione degli adempimenti amministrativi, come ad esempio la possibilità di ottenere direttamente dell´Agenzia delle Entrate i moduli per i versamenti dell´IVA e delle altre tasse, l´esonero dalla tenuta di particolari scritture a condizione che si adotti il conto corrente fiscale e si comunichino direttamente all´Agenzia delle Entrate le fatture. I criteri e le modalità applicative saranno rese emesse entro il termine di 180 giorni con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate

Art.11 (Emersione di base imponibile) Sono introdotti nuovi obblighi assistiti da sanzioni inasprite di carattere fiscale tendenti ad aumentare la base imponibile di reddito ai fini fiscali.
Art. 12(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all´uso del
Contante). L´introduzione del limite di euro 1.000 per i pagamenti in moneta contante, con l´obbligo di effettuare tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione, anche al di sotto di questa soglia, mediante operazioni tracciabili.

Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell´imposta municipale propria e rivalutazione delle rendite)
Dal 1 gennaio 2012 entra in vigore la nuova tassa municipale denominata IMU che sostituirà tutte le altre imposte comunali e riguarderà anche le abitazioni principali. La sostanziale novità è che la rivalutazione delle rendite è già individuata rigidamente nell´articolo in commento ed il Comune dovrà versare una quota di imposta che resta riservata allo Stato.

Art.14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) Nuova legislazione anche in materia di tassa sui rifiuti che passa finalmente a tariffa e la relativa legislazione entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale dal 01/01/2013. In ogni caso il gettito dell´imposta dovrà coprire al 100% le spese di settore del Comune, che gestisce il servizio in forma di privativa. E´ una norma dettata sempre nell´ottica di ottenere maggiori entrate, ma che nei territori, come la Provincia di Caserta, dove vige una normativa emergenziale che già obbliga all´integrale copertura del servizio porterà sostanziali benefici, poiché il sistema della tariffa obbliga il Comune, titolare della tassa, a verificare i singoli conferimenti del contribuente. Resta da vedere come sarà armonizzata la legislazione in materia rispetto a quella emergenziale vigente nella Provincia di Caserta che invece prevede dal 01/01/2012 il passaggio di tutte le competenze e dei relativi tributi alla Provincia. Nel decreto legge non esiste alcuna abrogazione tacita della normativa emergenziale, per altro di dubbia costituzionalità (si veda la questione di costituzionalità già pendente innanzi alla consulta proprio per un contenzioso che interessa il Comune di Sparanise). A nostro avviso in virtù del principio "lex posterior derogat priori" la normativa precedente deve intendersi abrogata anche in considerazione dell´avvenuta cancellazione delle giunte provinciali e della successiva annunciata soppressione delle provincie, mediante legge costituzionale.

Anche in questo caso il legislatore, quanto mai preciso nella tecnica legislativa ( vi vede la mano professorale n.d.a.), ha già previsto le eventuali riduzioni, esoneri ed altro che indica in taluni casi come possibilità per l´ente impositore, in altri casi come obblighi. Il migliore di questi obblighi riguarda la riduzione della tariffa che viene pesantemente ridotta, si legge testualmente al n.21 della norma in commento"Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall´autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all´ambiente.". A scanso di equivoci la nuova tariffazione dei rifiuti entrerà in vigore il 01/01/2013 perché nella norma (n. 46) vi è l´espressa abrogazione di tutte le norme di legge che prevedono prelievi tributari, di qualsiasi natura, in materia di rifiuti.

Art. 15 (Disposizioni in materia di accise) -Art. 16 (Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei)- Art. 17 (Canone RAI) . Con le norme in commento sono aumentate le accise sui carburanti, sono tassate individualmente le automobili, le imbarcazioni, gli elicotteri e gli aerei, mentre per il canone RAI previsto l´obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero dell´abbonamento RAI per imprese e società.

Art. 18(Clausola di salvaguardia) -Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari) Art. 20 (Riallineamento partecipazioni). Aumento di imposte e tasse, tra i quali l´I.V.A. (art.18) che dal 01/09/2012 aumenta di due punti percentuali arrivando al 23%.

Art. 21 (Soppressione enti e organismi). Sono soppresse l´ENPALS e l´INPDAP ovvero gli istituti previdenziali dei pubblici dipendenti e degli addetti al settore dello spettacolo che sono accorpati con l´INPS. Sono soppressi anche una serie di Enti, cd. inutili,

Art. 22 (Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici). Con la norma in commento sono invece dettate disposizioni di indirizzo verso le Agenzie statali, comprese quelle statali, per la riduzione del numero dei componenti di commissioni o altri organismi.

Art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province)
Sono ridotti nella composizione numerica tutte le Autorità indipendenti.
Per quanto riguarda le Provincie, invece il decreto attua una vera e propria rivoluzione. Anche sotto il profilo della tecnica legislativa, l´accorto legislatore ( si vede ancora di più la mano professorale n.d.a.) consapevole che l´abrogazione tout court delle provincie non è possibile senza legge costituzionale ( viste le norme del titolo V della costituzione), cambia radicalmente le attribuzioni delle provincie che di fatto divengono un ente davvero inutile e che quindi renderanno obbligatoria l´abrogazione mediante legge costituzionale.

In materia di attribuzioni e funzioni alle provincie il decreto attribuisce solo ("esclusivamente") le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle
attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Di fatto si tratta dei una "derubricazione" delle competenze provinciali che sono attribuite ai comuni con le residuali funzioni di indirizzo e di controllo delle provincie che saranno individuate dalla successiva legislazione nazionale o regionale.

Sono soppresse le giunte provinciali e quindi gli assessori ed i loro staff, mentre restano i presidenti delle provincie ed i consiglieri provinciali titolari delle mini-attribuzioni di cui sopra.

I consiglieri provinciali sono "decimati", nel senso che sono indicati nel numero di dieci unità, e la loro elezione sarà determinata dai consigli comunali del territorio provinciale mediante legge regionale da approvarsi entro il 30 aprile 2012, con l´espresso potere di provvedere con legge dello stato in caso di inadempienza legislativa della Regione.

Il consiglio provinciale, così eletto, eleggerà poi il presidente della provincia, che quindi non sarà più eletto dal popolo ( e non è detto che sia un male n.d.a.).

Prevista la decadenza per i presidenti, giunta e consiglieri provinciali in carica entro e non oltre il 30 novembre 2012.
Art.24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). La disposizione prevede l´immediata riforma delle pensioni, con decorrenza dal 01/01/2012. La misura ormai nota e commentata in maniera quasi esclusiva rispetto al complesso del decreto legge, attua il sistema contributivo nella determinazione delle pensioni con forti innalzamenti dell´età pensionabile e con la abolizione, di fatto, delle pensioni di anzianità.
Art. 25 ( riduzione del debito pubblico) - art.26 (prescrizione della lire in circolazione) . Con effetto immediato è dichiarato prescritto il valore delle banconote e delle monete in lire ancora in circolazione.
Art. 27 (Dismissioni immobili) -Art. 28 (Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese) Norme di indirizzo e norme di riduzione delle spese. Sono ridotti i trasferimenti statali verso gli enti locali, si stabilisce con norme di indirizzo che tutti gli enti locali debbano concorrere alla realizzazione degli obbiettivi di salvaguardia dell´economia nazionale compresi i Comuni sino a 1.000 abitanti. Le riduzioni di spesa per gli enti locali sono indicate analiticamente, mentre la partecipazione degli enti alla manovra non è ancora dettata pur essendo indicata in termini economici.