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Droga: non è punibile l´uso di gruppo. Importante pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. Il commento dell´Avv. Salvatore Piccolo

03-02-2013 19:41 - Diritto
Molto seguita dai mezzi di comunicazione di massa è stata una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in materia di uso personale di sostanze stupefacenti ed in particolare il cd. "uso di gruppo". La pronuncia resa nota, con un comunicato stampa, direttamente dagli uffici della Suprema Corte stabilisce che è "penalmente irrilevante" il consumo di gruppo di stupefacenti sia in caso di "mandato all´acquisto", sia in caso di "acquisto comune". Questa la decisione delle Sezioni Unite penali della Cassazione, rispondendo al quesito se sia reato il consumo di gruppo di stupefacenti dopo l´introduzione della legge Fini-Giovanardi del 2006.


La Cassazione ha preso la decisione nella Camera di consiglio del 31 gennaio. Le motivazioni si conosceranno con il deposito ed in quella sede avremo modo di tornare sull´argomento. La Suprema Corte era chiamata a decidere su di un contrasto giurisprudenziale rilevato in seguito ad un ricorso presentato su una sentenza del Gup di Avellino che il 28 giugno 2011 aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un uomo "perché il fatto non sussiste", appunto, per il reato di uso di stupefacenti.

In attesa delle motivazioni della sentenza appare quindi opportuno esaminare i due diversi orientamenti esistenti in giurisprudenza sulla materia prima della pronucia regolatrice della materia del 31 gennaio 2013.

Prima della novella legislativa di cui L. 21 febbraio 2006, n. 49 ( meglio nota anche come Fini-Giovanardi) anche grazie ad un consolidato orientamento giurisprudenziale alcun dubbio poteva sussistere circa la scriminante dell´uso di gruppo, più volte la Suprema Corte aveva, infatti, stabilito il principio secondo il quale Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell´ipotesi del mandato all´acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell´identità degli altri, non è punibile ai sensi dell´art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L´orientamento era risultato cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4 del 28 maggio 1997,( PM in proc. Iacolare, Rv.208216.), seguito da numerose, e conformi, pronunce delle diverse Sezioni della Corte, in base alle quali l´acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti effettuate per conto e nell´interesse anche di soggetti diversi dall´agente erano da considerare destinati all´uso personale, sempre che fosse certa, da epoca precedente all´acquisto, l´identità degli stessi e la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.

Successivamente il legislatore, con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (recante Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dell´Amministrazione dell´interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi) convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha introdotto una serie di modifiche, contenute in un emendamento governativo sul quale fu posta la fiducia; tali modifiche, come desumibile anche dalla lettura del dibattito del 26 gennaio 2006 nell´aula parlamentare del Senato, evidenziano una chiara ratio legis di tipo restrittivo ("perseguire il reato di spaccio"), anche in riferimento al diritto vivente, che escludeva la responsabilità penale per la detenzione finalizzata all´uso di gruppo (si veda intervento sen. Predese).

Proprio partendo dalla lettura degli atti parlamentari gli ermellini hanno iniziato a demolire il precedente orientamento , di natura certamente meno restrittiva. Si legge, infatti, nella sentenza capofila dell´orientamento più restrittivo (Cass. pen., Sez. III, 20/04/2011, n. 35706) che se pure è ben noto che i lavori parlamentari possono solo costituire un mero ausilio all´opera interpretativa del giudice, la formulazione vigente della disposizione incriminatrice,( dopo la novella della Fini-Giovanardi) non appare lasciare adito a dubbi ed il comma 1 bis recita: "è punito chiunque, senza l´autorizzazione di cui all´art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene" ... sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, "ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell´azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale".
Muovendo da queste premesse , vale a dire dal dato letterale della norma, la sentenza in questione ( giova ribadire Cass. pen., Sez. III, 20/04/2011, n. 35706) aggiungeva che nell´opera di interpretazione della legge, il giudice deve sempre essere guidato dalla esigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, ove una interpretazione appaia configgente con uno di essi, è tenuto ad adottare letture alternative della disposizione normativa maggiormente aderenti al parametro costituzionale che possa apparire vulnerato.

Nel caso dell´uso di gruppo , chiariva la sentenza , l´orientamento tendente a scriminare la portata illecita argomentava la non punibilità sul presupposto che la fattispecie incriminatrice richiamata difettasse dei requisiti di determinatezza richiesti dall´art. 25 Cost. perchè avrebbe dovuto affermare in termini espliciti l´illiceità penale dell´uso di gruppo, (si veda la sentenza n. 8366 del 2011 sentenza che anche dopo la novella legislativa aveva comunque escluso la punibilità dell´uso di gruppo secondo il ragionamento appena esposto.) Tuttavia, concludeva la sentenza capofila del nuovo orientamento, nella fattispecie viene tipizzata la condotta monosoggettiva di esportazione, acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata ad uso "non esclusivamente personale", per cui risulta più che evidente la criminalizzazione dei comportamenti aventi per oggetto materiale sostanza stupefacente destinata all´uso "altrui", anche se in gruppo.

Alla sentenza citata seguirono altre conformi (Cass. pen., Sez. VI, 12/01/2012, n. 3513;Cass. pen. Sez. VI, 27/04/2011, n. 21375;Cass. pen. Sez. VI, 26/01/2011, n. 8366), mentre l´orientameno contrario e più favorevole al reo tendente comunque ad individuare la scriminante dell´uso di gruppo nell´omessa tipizzazione della fattispecie, come abbiamo visto sopra, non è restata isolata e diverse pronunce della Suprema Corte hanno seguito la citata decisione n. 8366 del 2011( ex plurimis Cass. pen. Sez. III, 20/04/2011, n. 35706).
Compresi gli aspetti giuridici e motivazionali posti a base della disputa giurisprudenziale resta da verificare ora sulla base di quali motivazione le Sezioni Uniti della Suprema Corte siano riuscite a comporre il contrasto e se abbiano utilizzato le medesime argomentazioni già esplicitate dall´orientamento già esistente e che sopra abbiamo richiamato.


riproduzione riservata. Avv. Salvatore Piccolo via Abate Roffredo 32 Sparanise (CE)

Il breve commento dell´Avv. Salvatore Piccolo, per una maggiore fruibilità, è anche disponibile nella sezione documenti di questo sito in formato PDF


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