19 Marzo 2024
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Patrocinio a spese dello Stato - Gratuito Patrocinio
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Patrocinio a spese dello Stato in materia penale - Gratuito patrocinio

Possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello stato i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l'ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.

Requisiti di reddito

L'ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della
domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.493,83 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni, quello indicato è stato aggiornato con il DM 16/01/2018 e vale per sino a tutto il 2019 ).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi.
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more
uxorio).
Il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.493,83 +1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.493,83 + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.
Tuttavia il Giudice respinge comunque la domanda di ammissione se, in base al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari ed alle attività economiche svolte, vi è fondato motivo di ritenere che le condizioni di reddito siano differenti da quelle indicate.
Diversamente da quanto spesso si crede, la proprietà della sola casa di abitazione ( o di parte di essa) non impedisce l'ammissione al gratuito patrocinio; o meglio, la casa non è inibitoria all'accesso al patrocinio a spese dello Stato quando non vi siano redditi imponibili o, comunque, essi siano inferiori ad € 11.493,83 pur cumulando la rilevanza reddituale dell'immobile medesimo. Per la determinazione del proprio reddito, e per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non si deve fare riferimento all'Isee, ma al proprio reddito imponibile per come risultante dall'ultima dichiarazione o dal CUD. Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale.

Esclusioni

Non può tuttavia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; Non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).

La domanda

La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente e personalmente dall’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza. La domanda può essere consegnata dall’interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.
Non vi sono impedimenti all’ammissione al gratuito patrocinio anche a favore di di colui che, avendone
i requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già individuato. Il richiedente ha infatti diritto di presentare la propria istanza e di essere ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato anche senza indicare un legale in tale momento: la nomina di un avvocato dovrà comunque essere svolta successivamente.
La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l'ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente attività processuale.
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:
direttamente dalla parte in udienza o presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta:
1. alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
2. alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
3. alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
4.al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura;
5. Nel caso in cui l’azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l’istanza deve essere presentata o deve pervenire all’ufficio del Magistrato procedente che provvederà al riguardo.

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale (le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati indicati nelle proprie dichiarazioni comportano la commissione di un delitto punibile almeno con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, oltre ad eventuali aggravanti).
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della
domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni anno, dopo la presentazione della domanda di ammissione o dalla comunicazione precedente, e fino alla conclusione del processo, devono essere comunicate le variazioni del reddito avvenute nell'anno trascorso. Se vi sono state variazioni che hanno comportato
il superamento del tetto massimo reddituale statuito, il patrocinio a spese dello Stato verrà revocato.

La scelta del difensore


La scelta dell'avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio,ma si può nominare un solo difensore.
L'art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall'art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato).
Il difensore nominato con il beneficio potrà avere un sostituto processuale anche non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Benefici
Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico.
Ogni patto contrario è nullo!
L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
Il patrocinio a spese dello Stato vale per il procedimento per cui vi è stata ammissione: le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione.

Conseguenze per false dichiarazioni ai fini del beneficio

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo degli organi competenti anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro; la condanna comporta la revoca dall'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.
La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazione del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.

Lo studio dell’Avv. Salvatore Piccolo è abilitato al patrocinio a spese dello Stato.

L’Avv. Salvatore Piccolo, dopo aver valutato l’effettiva sussistenza delle condizioni di legge, provvede a redigere egli stesso la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato curando ogni adempimento anche successivo all’ammissione. Gli interessati possono contattare lo studio Piccolo ai numeri di telefono riportati sul sito oppure contattare lo studio con una mail o anche attraverso il canale WhatsApp. Basta anche compilare la form presente in questa pagina. L’abilitazione al patrocinio a spese dello Stato è valida in tutto il territorio nazionale.



Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e di volontaria giurisdizione (separazione, divorzio, filiazione, etc)

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente, che non ha quindi i mezzi economici per poter pagare un difensore, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, determinazione per figli nati fuori dal matrimonio). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, come ad esempio nel caso di separazione coniugale non si tiene conto del reddito del coniuge separando che risulterà ancora convinvente.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
•i cittadini italiani
•gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
•gli apolidi
•gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).

Casi particolare
In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
a.la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
b.Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
c.I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
•luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
•luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
•luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
•la richiesta di ammissione al patrocinio
•le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
•l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
•l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
•se trattasi di causa già pendente
•la data della prossima udienza
•generalità e residenza della controparte
•ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
•prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
•valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
•emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
•accoglimento della domanda
•non ammissibilità della domanda
•rigetto della domanda
•trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Lo studio dell’Avv. Salvatore Piccolo è abilitato al patrocinio a spese dello Stato.
L’Avv. Salvatore Piccolo, dopo aver valutato l’effettiva sussistenza delle condizioni di legge, provvede a redigere egli stesso la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato curando ogni adempimento anche successivo all’ammissione. Gli interessati possono contattare lo studio Piccolo ai numeri di telefono riportati sul sito oppure contattare lo studio con una mail o anche attraverso il canale WhatsApp. Oppure basta compilare il modulo sotto questa pagina. L’abilitazione al patrocinio a spese dello Stato è valida in tutto il territorio nazionale.

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