29 Marzo 2024
[]
articoli
percorso: Home > articoli > Diritto

Falso innocuo (non punibile) –L 'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto,ma avendo riguardo all'idoneità ad ingannare comunque la fede pubblica – Commento a Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 23891 Anno 2019

31-05-2019 12:36 - Diritto
Con la sentenza in commento la Suprema Corte Sezione V chiarisce in maniera organica il tema della rilevanza penale delle attestazioni infedeli.
Sussiste il "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo “l'innocuità” essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Fattispecie di ravvisata integrazione dei reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di biglietti aerei emessi per ragioni di servizio in favore di due agenti di P.S., recante inoltre la falsa apposizione da parte dell'imputato della 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale sottoscrizione dell'altro intestatario, sebbene si trattasse di atto non utile a conseguire il rimborso dei titoli di viaggio Sez. 5, Sentenza n. 2809 del 17/10/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258946). La giurisprudenza di questa Sezione, tradizionalmente, facendo applicazione dell'art. 49 c.p., distingue, in tema di falso, l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso c.d. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5^, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132). Con riferimento specifico al c.d. "falso innocuo", si è ancora precisato che esso ricorre quando "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" (Sez. 5^, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5^, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).
La Suprema Corte quindi chiarisce che sulla base del ragionamento sino ad ora esposto è agevole desumere che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
Il "falso innocuo" ricorre quando l'infedele attestazione, nel falso ideologico, è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale, funzione documentale che non è solo quella immediatamente riconducibile alla natura dell'atto e allo scopo per il suo tramite realizzato, essendo la funzione documentale dell'atto pubblico, e a maggior ragione di quello fidefaciente, non circoscrivibile al suo contenuto inteso in senso stretto, funzionalmente e strettamente correlato, cioè, allo specifico atto posto in essere, non essendo questo scindibile dal complessivo contesto probatorio-documentale in cui si inserisce, che è, a ben vedere, quello che gli conferisce il crisma della sua stessa natura pubblica nella parte in cui dà atto della sua provenienza da un determinato pubblico ufficiale, o contribuisce, comunque, a dargli tale valenza ( così ad esempio la indicazione della data o del luogo possono anch'essi assumere rilievo documentale sotto il profilo penale laddove frutto di dolosa falsificazione, sebbene possa non rilevare ai fini dell'uso dell'atto, inteso, in senso stretto, funzionalmente correlato all'atto medesimo, che esso sia stato compiuto in un determinato giorno o luogo ); con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento che i terzi possono fare su quanto da esso risulti, non solo con riferimento ai suo contenuto intrinseco ma anche alla sua provenienza, potendo difficilmente rivelarsi irrilevante sotto il profilo documentale non solo la circostanza che un documento pubblico - nel caso di specie il verbale di un pubblico ufficiale- sia stato posto in essere da un soggetto in luogo di un altro, sia pure con la medesima qualifica, ma anche quella secondo cui l'atto risulti proveniente anche da soggetti ulteriori che in realtà non hanno partecipato all'atto, risultando tradita in entrambi i casi la stessa natura pubblica dell'atto medesimo.
La conclusione cui perviene la Corte risulta ancora più chiara se si rammenta che, nella esegesi delle disposizioni che puniscono i falsi, è stato sempre usato come criterio discretivo il fatto che la condotta incriminata abbia o meno messo in pericolo il bene della pubblica fede; e che ciò che rileva ed è sufficiente è il dolo generico e giammai potrebbe assumere rilevanza il motivo della falsità; di talchè, insindacabile il motivo della falsa attestazione, ciò che rileva non può che essere la consapevole e volontaria falsità dell'attestazione medesima .
Il caso sottoposto alla giudizio della V Sezione penale riguardava la vicenda di un Maresciallo dei Carabinieri che , nella sua qualità di Comandante della stazione dei Carabinieri di Rose, nell'esercizio delle sue funzioni, aveva redatto il verbale di notifica del provvedimento di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un soggetto ( misure emessa in aggravamento del divieto di dimora ), contraffacendo la firma dei due agenti di P.g., X e Y, anch'essi in servizio presso la medesiama stazione dei Carabinieri comandata dall'imputato, i quali non erano presenti alla redazione del predetto verbale e dunque non avevano preso parte all'attività di sottoposizione del soggetto alla misura cautelare domiciliare.
Ciò nonostante, la Corte territoriale nella sentenza impugnata aveva affermato che l' apposizione sul verbale delle firme false di X e Y , due marescialli dei carabinieri, si è tradotta esclusivamente nella inveritiera attribuzione della paternità dell'atto a questi ultimi e non ha dunque inciso sulla verità sostanziale che lo stesso era diretto a provare consistente nell'esecuzione del provvedimento cautelare. D'altronde - continua la Corte - il verbale di cui all' art. 293 codice di rito ha natura ricognitiva degli adempimenti esecutivi compiuti che nel caso di specie risultano formalmente e materialmente riconducibili al solo imputato, il quale, nel consegnare al ristretto copia del provvedimento cautelare, ha redatto in proprio la relata di notifica apposta sullo stesso atto, adempimento da ritenersi di essenziale rilevanza nell'ambito del procedimento esecutivo de quo. Alla stregua di tale ragionamento la Corte di Appello aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto, ritenendo appunto il falso sussistente ma innocuo. Principio invece diversamente argomentato dalla Corte di Cassazione nei termini sopra ricordati.
Riproduzione riservata www.avvocatosalvatorepiccolo.it – citare sempre la fonte

la sentenza per esteso è disponibile nella sezione documenti

Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
cookie