La Corte Costituzionale boccia la mediazione obbligatoria. Esulta il mondo forense.

Esulta il mondo forense che aveva fortemente criticato l´utilizzo di questo strumento che non faceva altro che far lievitare i costi essendo per altro noto che le conciliazioni, transazioni o mediazioni hanno successo nella prassi quando avvengono su base volontaria essendo impensabile, anche sotto il profilo logico, che un soggetto in lite possa essere obbligato ad una mediazione.
Certamente i problemi della giustizia italiana ed in particolare di quella civile risiedono nell´eccessiva lungaggine che la mediazione obbligatoria non faceva altro che allungare, analogo istituto, non a pagamento ed attribuito direttamente alla gestione statale, per le controversie di lavoro era stato dichiarato fallito dallo stesso legislatore che, non molto tempo addietro, aveva abrogato l´obbligo dell´esperimento del tentativo di conciliazione preventivo nelle consulenze di lavoro.
Dall´esperienza forense praticata non solo localmente, ma in tutta Italia emerge anche che esiste una forte e sensibile disparità di applicazione delle norme processuali nel diritto civile. Molti Tribunali, al di sopra del Garigliano, applicano un criterio di fissazione delle udienze ad orario fisso facendo accedere al fascicolo ed all´udienza solo i soggetti interessati, mentre in altri Tribunali soprattutto meridionali ancora oggi si assiste alla calca di avvocati, praticanti e parti che "gestiscono" un turno di udienza in aule (a volte neppure tali) piene di persone e senza alcuna riservatezza oltre che alcun rispetto di orario e di funzioni. Per non parlare del disagio avvertibile soprattutto nelle sezioni distaccate dei Tribunali meridionali ormai in disarmo e prive di mezzi, di strumenti ed anche di magistrati ormai disincentivati a restare nelle sezioni distaccate prossime alla chiusura.
Più avanti daremo conto delle principali reazioni alla sentenza della Corte Costituzionale senza neppure trascurare che, dal punto di vista giuridico, dal comunicato stampa si apprende che la declaratoria di incostituzionalità della legge sull´obbligatorietà della mediazione è stata espressa per eccesso di delega in ordine all´obbligatorietà e questo aspetto rende comunque incerta la fine definitiva dell´istituto della mediazione poiché in linea astratta una nuova norma , rispettosa della delega legislativa, potrebbe colmare l´illegittimità. Una pronuncia di violazione di una specifica norma, che non sembra esserci stata nel caso in esame, della Costituzione come l´art.24 pure invocato dal giudice rimettente in sede di declaratoria di manifesta fondatezza dell´eccezione di incostituzionalità avrebbe senza dubbio decretato la definitiva "scomparsa" dell´obbligo di mediazione prima di ricorrere all´Autorità Giudiziaria. Il tipo di pronuncia rende quindi necessario, per ben comprendere la definitiva portata della sentenza, attendere le motivazioni della decisione che, in ipotesi, potrebbe anche aver dichiarato assorbente, rispetto alla violazione dell´art.24 C, l´eccesso di delega rilevata. Quello che è certo è che da oggi e sino almeno ad una nuova legge (in attesa di leggere le motivazioni) chiunque abbia un problema in materia di condominio, di circolazione stradale per citare le materie più frequenti può adire direttamente l´Autorità Giudiziaria senza dover spendere soldi in mediazioni costose e perdere tempo per una conciliazione neppure, a volte, auspicata.
Di seguito riportiamo le principali prese di posizione " a caldo" dopo la pronuncia della Corte.