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La Corte Costituzionale boccia la mediazione obbligatoria. Esulta il mondo forense.

25-10-2012 13:08 - Diritto
Con un comunicato stampa molto stringato (scaricabile nella sezione documenti di questo sito) la Corte Costituzionale ha reso noto che all´udienza del 24 ottobre 2012 "ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione." . Com´è noto le sentenze della Corte Costituzionale sono direttamente applicabile con la conseguenza che la mediazione non è più obbligatoria da subito.
Esulta il mondo forense che aveva fortemente criticato l´utilizzo di questo strumento che non faceva altro che far lievitare i costi essendo per altro noto che le conciliazioni, transazioni o mediazioni hanno successo nella prassi quando avvengono su base volontaria essendo impensabile, anche sotto il profilo logico, che un soggetto in lite possa essere obbligato ad una mediazione.

Certamente i problemi della giustizia italiana ed in particolare di quella civile risiedono nell´eccessiva lungaggine che la mediazione obbligatoria non faceva altro che allungare, analogo istituto, non a pagamento ed attribuito direttamente alla gestione statale, per le controversie di lavoro era stato dichiarato fallito dallo stesso legislatore che, non molto tempo addietro, aveva abrogato l´obbligo dell´esperimento del tentativo di conciliazione preventivo nelle consulenze di lavoro.

Dall´esperienza forense praticata non solo localmente, ma in tutta Italia emerge anche che esiste una forte e sensibile disparità di applicazione delle norme processuali nel diritto civile. Molti Tribunali, al di sopra del Garigliano, applicano un criterio di fissazione delle udienze ad orario fisso facendo accedere al fascicolo ed all´udienza solo i soggetti interessati, mentre in altri Tribunali soprattutto meridionali ancora oggi si assiste alla calca di avvocati, praticanti e parti che "gestiscono" un turno di udienza in aule (a volte neppure tali) piene di persone e senza alcuna riservatezza oltre che alcun rispetto di orario e di funzioni. Per non parlare del disagio avvertibile soprattutto nelle sezioni distaccate dei Tribunali meridionali ormai in disarmo e prive di mezzi, di strumenti ed anche di magistrati ormai disincentivati a restare nelle sezioni distaccate prossime alla chiusura.

Più avanti daremo conto delle principali reazioni alla sentenza della Corte Costituzionale senza neppure trascurare che, dal punto di vista giuridico, dal comunicato stampa si apprende che la declaratoria di incostituzionalità della legge sull´obbligatorietà della mediazione è stata espressa per eccesso di delega in ordine all´obbligatorietà e questo aspetto rende comunque incerta la fine definitiva dell´istituto della mediazione poiché in linea astratta una nuova norma , rispettosa della delega legislativa, potrebbe colmare l´illegittimità. Una pronuncia di violazione di una specifica norma, che non sembra esserci stata nel caso in esame, della Costituzione come l´art.24 pure invocato dal giudice rimettente in sede di declaratoria di manifesta fondatezza dell´eccezione di incostituzionalità avrebbe senza dubbio decretato la definitiva "scomparsa" dell´obbligo di mediazione prima di ricorrere all´Autorità Giudiziaria. Il tipo di pronuncia rende quindi necessario, per ben comprendere la definitiva portata della sentenza, attendere le motivazioni della decisione che, in ipotesi, potrebbe anche aver dichiarato assorbente, rispetto alla violazione dell´art.24 C, l´eccesso di delega rilevata. Quello che è certo è che da oggi e sino almeno ad una nuova legge (in attesa di leggere le motivazioni) chiunque abbia un problema in materia di condominio, di circolazione stradale per citare le materie più frequenti può adire direttamente l´Autorità Giudiziaria senza dover spendere soldi in mediazioni costose e perdere tempo per una conciliazione neppure, a volte, auspicata.

Di seguito riportiamo le principali prese di posizione " a caldo" dopo la pronuncia della Corte.

  • il CNF sottolinea che la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione, non solo rendeva difficoltoso l´accesso alla giustizia da parte dei cittadini ma era una previsione anomala per un istituto che risulta più efficace se basato sulla reale volontà delle parti;

  • Paola Severino, ministro della Giustizia, dichiara: "stavamo già ragionando sulla mediazione con gli avvocati, gli istituto funzionano nel tempo, con la pratica, e questo stava iniziando a funzionare. Rimane comunque quella facoltativa, vorrà dire che punteremo sugli incentivi";

  • Maurizio De Tilla, presidente di OUA, commenta così: "La Consulta dà ragione all´Oua e agli Ordini e alle associazioni forensi: l´obbligatorietà della mediazione è incostituzionale per eccesso di delega. Si blocca così il processo di privatizzazione della giustizia civile";

  • Lorenza Morello, presidente di Avvocati per la Mediazione, precisa: "E´ stato bocciato il solo profilo legato all´obbligatorietà. [...] essendo la vera natura della mediazione la volontarietà, ed essendo venuta meno l´obbligatorietà oggi si apre un ciclo nuovo, uno stimolo per dimostrare a tutti quanto la mediazione sia ´lo strumento´ per lo snellimento della giustizia";

  • Leonardo D´Urso, co-fondatore e amministratore delegato di ADR Center, precisa che la "bocciatura è fondata su un vizio di forma (eccesso di delega) e non sull´art. 24 o violazione degli altri articoli della Costituzione. Occorre aspettare le motivazioni che potrebbero confermare che il tentativo di mediazione obbligatoria non impedisce l´accesso alla giustizia";

  • Ester Perifano, segretario dell´Associazione Nazionale Forense, commenta scherzosamente: ´´desidero rivolgere il mio affettuoso pensiero alla dott.ssa Iannini in Vespa, alla quale va il mio più sentito apprezzamento (sic!) per l´opera (im)meritoria svolta quando era capo dell´Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia´´;

  • Il Prof. Luigi Viola commenta: ´´non bisogna farsi prendere da facili allarmismi o entusiasmi (a seconda dei punti di vista); si devono attendere le motivazioni della pronuncia perché: 1) se questa ha preso in esame il solo profilo dell´eccesso di delega ritenendolo assorbente, senza prendere posizione sulla compatibilità costituzionale con l´art. 24, allora la pronuncia è neutra, nel senso che si focalizza solo su un aspetto formale e non sostanziale; 2) se questa ha accolto la sola critica dell´eccesso di delega, rigettando le presunte censure sulla compatibilità costituzionale con l´art. 24, allora la pronuncia implicitamente conferma la bontà dell´istituto ed anche della sua obbligatorietà, così facendo emergere esclusivamente un vizio formale ed, anzi, rafforzandola nella sua sostanza. In entrambi i casi, l´obbligatorietà può essere ripristinata con un atto avente forza di legge e, addirittura nel secondo caso, di medesimo contenuto".


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