29 Marzo 2024
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Usi civici e Livello. Il Tribunale chiarisce le caratteristiche dell´antico diritto reale in una causa riguardante il territorio di Sparanise. Sentenza destinata a fare giursprudenza e creare un precedente.

21-01-2015 19:49 - Diritto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n.205/2015 chiarisce gli esatti confini giuridici degli antichi usi civici denominati "livelli" in relazione all´esistenza di tale antico istituto sul territorio comunale di Sparanise (provincia di Caserta) .

Il caso aveva riguardato un cittadino che deteneva un fondo collinare nel territorio della cittadina calena.
Fondo rivendicato in possesso e/o proprietà da altri soggetti che assumevano di aver acquisito il diritto di livellari per via ereditaria.

Il cittadino , assistito dall´Avv. Salvatore Piccolo ( proprietario di questo sito ) , aveva resistito eccependo la carenza di legittimazione attiva dei livellari e tale eccezione, accolta dal Tribunale sammaritano, ha determinato la sentenza in commento che entra specificamente nella questione giuridica degli usi civici ed in particolare del cd. " livello" ( la sentenza è pubblicata nella sezione documenti di questo sito).

In particolare il Tribunale, con una sentenza davvero ben motivata da parte del giudice estensore , ha chiarito le caratteristiche del diritto di livello di antichissima costituzione.
Trattasi di un diritto reale assimilabile all´enfiteusi ove il proprietario dell´immobile si identifica come un ente pubblico o come una comunità organizzata di soggetti che persegue interessi pubblicistici (frequentemente la Chiesa cattolica), mentre il livellario è un privato che solo temporaneamente e su concessione della P.A. può utilizzare detto immobile per fini particolari e privatistici.
L´uso privato ed esclusivo del bene a destinazione pubblicistica è consentita dietro corresponsione di un indennità detta appunto " livello".

Ne segue che , secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, in materia di usi civici, la qualità dei comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell´ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali , come anche alle amministrazioni separate costituite ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo regolamento , proprio al fine si assicurare l´amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico delle popolazioni frazionarie , la legittimazione sostanziale processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività , e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedimentali del provvedimento autorizzativo dell´alienazione. ( Cass. Civ. Sez. II N. 21488 del 30/11/2012).

Il Tribunale sammaritano ha quindi stabilito che l´eventuale occupante abusivo di terreno in uso civico appartenente ad un comune, a fronte del potere del commissario regionale degli usi civici di emettere a suo favore il provvedimento amministrativo di legittimazione dell´occupazione , è titolare di una posizione di mero interesse legittimo , la quale assume natura e consistenza di diritto soggettivo reale , opponibile " erga omnes" proprio in seguito al conseguimento dell´autorizzazione all´uso civico in maniera particolare.

In sostanza la sentenza in commento chiarisce come, ferma la destinazione ad uso collettivo del bene il Comune (o il diverso ente esponenziale) titolare del livello è l´unico soggetto legittimato ad agire in giudizio e tale legittimazione non riguarda solo l´occupazione del suolo , ma anche tutti quei diritti tipici dei diritti reali compresa la possibilità di impugnare e veder annullata un eventuale alienazione ( per compravendita o donazione) di un eventuale livello.

Non è la prima volta che, facendo confusione sulla natura dell´uso civico nei territori dell´agro caleno, terreni diventano oggetto di compravendita immobiliare quando in realtà sono gravati da livello.

Si tenga infine presente che la legge sul punto che è la numero 1766 del 1927 , tuttora in vigore , distingue due tipi di livelli quello ad uso coltivazione e quello ad uso pascolo , il secondo vale a dire quello ad uso pascolo è un livello che non può essere in alcun modo affrancato ed eliminato a differenza del primo che può seguire una specifica procedura di affrancazione in favore del livellario.

Nel Comune di Sparanise ed in genere nell´agro caleno buona parte della zona collinare) è gravata da livello ad uso pascoloche è ineliminabile.
D´altra parte da sempre la comunità sparanisana utilizza la collina per le più svariate utilità ( fare legna, pascolare ovini , fare passeggiate).

Riproduzione riservata -studio legale Piccolo



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