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Uso dei mezzi di comunicazione telematici da parte di minori-
Il diritto dei minori alla libertà delle comunicazioni e l'obbligo genitoriale di vigilanza.

06-04-2020 19:09 - Diritto
L’utilizzo dei sempre più diffusi mezzi di comunicazione telematica anche tra i minori e gli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire ai minori una adeguata educazione all’utilizzo di tali mezzi, ma anche di compiere un’attività vigilanza sia in termini qualitativi che quantitativi per quanto concerne il suddetto utilizzo al fine di prevenire che i minori siano vittime dell’abuso di Internet da parte di terzi ovvero che gli stessi minori cagionino danni a terzi. La questione è stata affrontata dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con la sentenza del 8 ottobre 2019 che si commenta
Il caso
La Legione dei Carabinieri segnalava al Pubblico Ministero Minorile che il minore X, in concorso con altri minori, per motivi abietti e futili, con condotte reiterate ed utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo Whatsapp, molestava la minore A, in modo da cagionarle un grave e perdurante stato d’ansia e di paura, tale da indurla a modificare le proprie abitudini di vita per il fondato timore per l’incolumità propria e dei propri cari.

Il diritto del minore alla libertà delle comunicazioni.
Appare evidente che l’esercizio genitoriale del controllo delle comunicazioni dei figli minori , ancora maggiore nell’era dei social network, comprime la libera determinazione del figlio ad avere contatti , comunicazioni e corrispondenze anche riservate rispetto al controllo genitoriale.
Esiste un diritto del minore alle comunicazioni telematiche. L’utilizzo di Internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica -sempre più frequente da parte di minori - consente l’esercizio di un diritto di libertà esistente anche in favore del minore, ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee. Il diritto all’informazione ed alla comunicazione, riconducibile alla libertà di espressione ai sensi dell’art.10 della Convenzione di Roma del 1950, costituisce un interesse fondamentale della persona umana; la libertà di espressione è tutelata altresì dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 e dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Le limitazioni del diritto del minore alla libertà delle comunicazioni
Tale diritto trova, tuttavia, un limite nella tutela della dignità della persona, specie se minorenne; i minori sono, infatti, soggetti deboli e, come tali, necessitano di una specifica tutela, non avendo ancora raggiunto una adeguata maturità.
La stessa Corte di cassazione, a tale proposito, ha affermato la necessità di tutela del minore nell’ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata e a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore (cfr. Cass.5 settembre 2006, n. 19069, in Nuova Giur. civ.comm., 2007, I, 720,
con nota di Mantelero).
La preminenza dell’interesse superiore del minore ha luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi
valori costituzionali, quali il diritto all’informazione e la libertà di espressione degli altri individui.
L’art. 17 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo attribuisce agli Stati parti il dovere di riconoscere l’importanza della funzione esercitata dai mass-media, in quanto mezzi idonei a garantire una sana crescita e una corretta formazione del minore stesso; ma vanno anche considerati i pericoli che possono derivare ai minori dall’anomalo utilizzo dei mezzi di comunicazione telematica.
I pericoli ai quali il minore è esposto nell’uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi,
indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate.
A tale proposito entrano in considerazione gli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale, che impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi. L’educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica.

L’obbligo di vigilanza da parte dei genitori.
L’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia può essere, quindi, sintomatico di una
scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche,ma anche ad adempiere a quell’attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo all’uso della rete telematica l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all’estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti. A tale proposito, la giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori (cfr. Trib. Teramo 16 gennaio 2012).

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