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Scioglimento del consiglio comunale di Sparanise, ecco quali saranno le conseguenze ai sensi della vigente legislazione.

28-12-2022 20:19 - Cronaca
Come è noto il Comune di Sparanise è stato sciolto con provvedimento del Governo ai sensi dell’art.143 TUEL (DLGS 267/2000). Numerosi cittadini di Sparanise hanno chiesto, anche compilando la form presente in questo sito, di capire meglio cosa prevede la legge e quali saranno i prossimi provvedimenti che interesseranno Sparanise.

L’art.143 prevede che i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

L’accertamento è esperito da un’apposita commissione d’indagine, nominata dal prefetto, che nel caso del Comune di Sparanise si è insediata il 17 marzo 2022 e dopo aver chiesto una prima proroga ha concluso i propri lavori il 17 settembre.

L’art.143 al comma terzo prevede che “entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale”.

La norma stabilisce che “lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.”( art.143 comma 4 TUEL).

Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

La relazione dunque a breve diventerà di dominio pubblico e sarà possibile leggervi, per espressa previsione di legge, il nome degli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento con le relative dettagliate condotte.

Un primo immediato effetto che consegue di diritto allo scioglimento, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento, riguarda la risoluzione di diritto degli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento (art.143 comma 6).

Il legislatore poi prescrive che “fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa.” . Conseguentemente a breve gli amministratori responsabili dello scioglimento riceveranno sicuramente la proposta di incandidabilità per i prossimi due turni che dovrà essere esaminata dal Tribunale (civile ) di Santa Maria Capua Vetere con una procedura ibrida, tra l’amministrativa, civile e penale, che prevede la partecipazione del Pubblico Ministero.

In passato chi scrive ha avuto modo di partecipare, quale difensore di proposti per l’incandidabilità, ad udienza innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. che giudica in composizione collegiale (prima sezione) e l’Ufficio del Pubblico Ministero era rappresentato direttamente dal Procuratore Capo.

La legge poi prevede una stretta interlocuzione tra il Ministero dell’interno e la Procura della Repubblica in ipotesi, come per il Comune di Sparanise, di procedimento penale pendente. Già all’atto della trasmissione della relazione da parte del prefetto è data notizia alla Procura proprio per evitare che la diffusione delle notizia di stampa relativamente allo scioglimento potessero causare pericolose fughe di notizie.

Infine il Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 143 comma 8, qualora dalla relazione “emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso” trasmette la relazione all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Le misure di prevenzioni possono essere di natura personale, previo giudizio di pericolosità sociale, e consistono nella sorveglianza speciale, il divieto e l'obbligo di soggiorno oppure patrimoniale quali il sequestro e la confisca, strumenti finalizzati a sottrarre in via cautelare e provvisoria il primo, in via definitiva la seconda, i beni della persona pericolosa, competente anche in questo caso è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dove è istituita, all’interno del settore penale, un’apposita sezione dedicata proprio alle misure di prevenzione. Il rito previsto dal legislatore è rapido e veloce ed è a contraddittorio semplificato.

Questo è quello che prevede la normativa antimafia relativa allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, a parte deve poi essere esaminata la questione di carattere penale, su tali aspetti, tuttavia, intendiamo non esprimere giudizi, anche per la delicatezza delle questioni e la gravità delle ipotesi di reato.

Riproduzione riservata di proprietà dall'Avv. Salvatore Piccolo.


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