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Tra i roghi dell'Agro Caleno e le manovre d'ombra: cosa c'è dietro il caso Lavitola-Ranucci

13-08-2026 10:46 - Cronaca
di Salvatore Piccolo*



L’Agro Caleno non dimentica. Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, è stata l’unica testata giornalistica nazionale a dedicare, nell’autunno dello scorso anno, spazio e attenzione alle proteste popolari del coordinamento "Basta Impianti". Al centro delle mobilitazioni vi erano le problematiche legate ai siti di stoccaggio e gli ambienti opachi che spesso si celano dietro la gestione dei rifiuti: fatti legati ai roghi devastanti che con incredibile puntualità si sprigionano dalle strutture nel periodo estivo, causando dei veri e propri disastri ambientali.

Risulta dunque doveroso analizzare le recenti vicende di cronaca che lambiscono il programma e toccano direttamente il conduttore Sigfrido Ranucci, a seguito dell’arresto di Valter Lavitola e, sopratutto, della sua confessione, resa in sede di interrogatorio di garanzia.

Per prima cosa, si apprende dalle fonti di stampa che Lavitola è stato arrestato su richiesta della Procura di Roma con le seguenti contestazioni:

a) Strage (art. 422 c.p.): per aver compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità mediante la collocazione e detonazione di un ordigno rudimentale ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia;

b) Detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo (artt. 2 e 4 L. 895/1967): per il reperimento, il trasporto e la collocazione in luogo pubblico di materiale esplosivo e di un ordigno non convenzionale;

c) Danneggiamento e minaccia grave (art. 635 c.p. e art. 612, comma 2 c.p.): per la distruzione e il danneggiamento delle vetture e delle pertinenze dell'immobile, unitamente all'effetto intimidatorio grave nei confronti della persona offesa.

A legittimare l’arresto, sotto il profilo delle esigenze cautelari, ad avviso di chi scrive, è la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, prevista e punita dall’art. 416-bis.1 c.p. Seppure in via astratta anche la sola contestazione del reato di strage di cui all’art. 422 c.p. consentirebbe la custodia cautelare in carcere. All’evidenza tale delitto — che punisce “chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità” — non sembra sussistere nei fatti. Manca infatti l'elemento soggettivo del "fine di uccidere", come si dirà più avanti.

La contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., invece, oltre a consentire l’arresto, sposta la competenza delle indagini dalla Procura ordinaria alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). L’inchiesta è infatti condotta dal PM Edoardo De Santis della DDA di Roma.

Tutto allora ruota, in punto di diritto, sulla solidità di tale circostanza aggravante. Ai sensi del comma 1 del citato articolo, "in relazione ai delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo", sono previste due distinte ipotesi: il c.d. metodo mafioso e l’agevolazione mafiosa.

L’aggravante dell’avvalersi del metodo mafioso è una circostanza oggettiva in quanto relativa alle modalità della condotta. Si realizza quando il soggetto “si avvale delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.”. Tali condizioni previte dall'art.416 bis, norma che punisce l’associazione mafiosa, non costituiscono una categoria di derivazione codicistica, ma sono il frutto di una consistente stratificazione giurisprudenziale, e consistono nell’impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Per giurisprudenza consolidata è sufficiente che il soggetto adotti una condotta che abbia carattere mafioso; dunque, questa aggravante non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso. Per la Cassazione, infatti, è applicabile sia ai partecipi di un'associazione mafiosa, sia a coloro che non appartengono ad alcun sodalizio criminoso. L'aggravante, ad esempio, è stata ritenuta sussistente nell caso del licenziamento di un giornalista d'inchiesta che si occupava di contrastare la camorra per effetto di colloqui intercorsi tra il direttore del giornale e un emissario legato da vincoli di affinita con il capobastone di una potente cosca locale (caso trattato dal nostro studio legale in difesa del giornalista).

Diversamente, la seconda ipotesi contemplata dal medesimo articolo, riguardante l’agevolazione mafiosa, è caratterizzata dal profilo del dolo specifico: ossia, lo scopo di agevolare l’attività di un'associazione di tipo mafioso. Il delitto consumato o tentato deve costituire l’obiettivo “diretto” della condotta. Questa circostanza aggravante presuppone l’esistenza effettiva dell’associazione che l’agente vuole agevolare (al contrario di quanto visto per l’aggravante del metodo mafioso).

Nel caso di Lavitola la contestazione riguarda il c.d. metodo mafioso, nella specia l'iptesi accusatoria si sostanzierebbe cnell’utilizzo di condotte di tipo mafioso funzionali ai reati contestati (come visto principalmente minaccia, danneggiamento e porto di esplosivo, vista la debolezza dell'ipotesi di strage). Non sono configurabili altri delitti perché l’ipotesi accusatoria preuppone l’intenzione di Lavitola di preservare la vittima, ovvero Sigfrido Ranucci, il quale, per effetto del (finto) attentato, avrebbe dovuto, secondo l'ordito di Lavitola, aspirare a ruoli di primo piano in politica. Per lo stesso motivo — ossia la totale assenza di volontà omicida — non appare configurabile, ad avviso di chi scrive, il delitto di strage pure ipotizzato dalla DDA romana. Lavitola, quindi, in qualità di amico di Ranucci avrebbe tratto vantaggio dal successo politico del giornalista.

Così stando le cose (e ribadendo che si commentano notizie da fonti aperte), appare forzata anche la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, considerando che l'ordigno è stato piazzato da esecutori materiali provenienti dall'entroterra irpino di scarsa caratura criminale. Soggetti che avrebbero agito per pochi soldi, forse già consapevoli che si trattava di una messa in scena. Non risultano legami tra questi balordi e la criminalità organizzata. Diverso sarebbe stato il caso se Lavitola si fosse rivolto a esponenti dei clan per commissionare "il lavoro".

In sede di convalida dell'arresto, di fronte a rilievi di natura giuridica analoghi a questi qui esposti, un GIP attento avrebbe potuto ridimensionare l'accusa ed eliminare la misura cautelare. Tuttavia, l'evoluzione della vicenda ha preso una piega diversa proprio perché l’indagato ha deciso di confessare. Con un colpo di scena, mentre alla vigilia dell'interrogatorio il suo avvocato dichiarava alla stampa che alcuna decisione, se rispondere o meno alle domande, risultava ancora decisa, Lavitola ha ammesso di aver commissionato l’attentato per “aiutare” Ranucci. Un aiuto singolare, non vi è dubbio, quantomeno "rumoroso".

La verità è che in questa vicenda si sente puzza di servizi segreti. La trasmissione Report tempo addietro aveva realizzato importanti inchieste (come lo scoop sull'incontro tra Matteo Renzi e il dirigente dei servizi Marco Mancini in un autogrill). D'altra parte, Lavitola ha un certificato penale con diverse condanne per vicende quali la compravendita di deputati, finanziamenti pubblici non dovuti, fino alla tentata estorsione a Berlusconi: un soggetto storicamente contiguo ad ambienti opachi, non è escluso che sia entrato in contatto anche con il mondo delle "barbe finte".

A subire le conseguenze indirette di questa intricata vicenda rischia di essere proprio la redazione di Report, una realtà d'inchiesta ben più ampia della sola figura del suo conduttore. L'auspicio è che non venga meno l'attenzione su inchieste fondamentali, come quella dedicata nell'autunno scorso alla concentrazione di impianti di stoccaggio rifiuti nell'Agro Caleno, affinché il rumore della cronaca giudiziaria non spenga i riflettori sui problemi reali del territorio.


*avvocato cassazionista

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