04 Maggio 2025
[]
articoli
percorso: Home > articoli > Cronaca

Elezioni a Pignataro, riammessa la lista esclusa: ecco la sentenza.

03-05-2025 10:28 - Cronaca
Riammessa la lista “Prima Pignataro – Rinascita Civica” capeggiata da Giovan Giuseppe Palumbo per le elezioni del 25 e 26 maggio 2025 che quindi non subiscono alcuno slittamento, come risulta dalla sentenza del TAR CAMPANIA, numero 2158/2025 che pubblichiamo in calce al presente articolo.

La vicenda trae origine dalla ricusazione della lista elettorale effettuata dalla sottocommissione elettorale circondariale di Teano n.62 del 26 aprile 2025, notificato il 27 aprile.

  • Secondo la sottocommissione sussisterebbe la presunta violazione dell’art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960 secondo cui “I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi”.

Nello specifico l’organo amministrativo teanese ha contestato che:

- l’atto principale (che reca il simbolo del contrassegno e i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale e alla carica di sindaco) non indica il numero totale dei sottoscrittori contenuti nell’atto stesso e in quello separato, è rilegato con tre spillette e non riporta alcun timbro o firma di congiunzione;

- l’atto separato (che contiene le firme dei sottoscrittori) è composto dal n. 13 fogli non numerati progressivamente, uniti da 10 spillette e non reca apposizione di un timbro o firma di congiunzione di chi ha autenticato la sottoscrizione;

- in assenza di collegamenti sostanziali che possano in modo oggettivo rendere l’idea di un documento effettivamente unitario, non vi sarebbe alcuna certezza sul fatto che i sottoscrittori, i quali hanno materialmente apposto la firma sui fogli allegati, intendessero effettivamente e consapevolmente supportare quella lista e quei candidati.

  • La digitalizzazione del processo telematico, in uno alla indubbia funzionalità della giustizia amministrativa, hanno consentito una decisione semplificata del ricorso, proposto da Giovan Giuseppe Palumbo, Cesare Cuccaro, Maria Del Vecchio, Angela Romano, Gerardo Del Vecchio, Pasquale Borrelli, nella qualità di candidati alla carica di sindaco e di consiglieri comunali, di delegati alla presentazione della lista elettorale. Decisione pervenuta in tempi brevissimi, vale a dire in data 2 maggio 2025 a meno di 4 giorni dalla notifica del verbale di ricusazione della lista.

La quinta sezione del TAR Campania presieduta dalla dottoressa Maria Abbruzzese, con consigliere estensore il dottor Gianluca Di Vita e primo referendario il dottor Fabio Maffei, ha chiarito alcuni aspetti.

  1. Ai sensi dell’art. 28, comma 4, del DPR n. 570 del 1960, i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi.
  2. L’esigenza che la sottoscrizione sia apposta su moduli contenenti il contrassegno della lista e le generalità dei candidati è finalizzata a garantire e attestare la consapevolezza e la volontà dei firmatari di fornire supporto ad una determinata compagine politica e al relativo progetto di governo.

Di regola, questo comporta, come afferma la giurisprudenza amministrativa consolidata, che i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati (Cons. Stato, sez. II, n. 4203/2022 e giurisprudenza richiamata).

In alcuni casi - chiariscono i giudici amministrativi - la volontà degli elettori firmatari di sostenere specificamente la lista può emergere, in maniera univoca, anche da altri elementi, che possono emergere nel corso del procedimento (ovvero in sede giurisdizionale) e che, in virtù del generale principio di strumentalità delle forme, consentono di ritenere comunque indubbio il loro sostegno alla lista. Questo è quanto accaduto nel caso in esame.

Difatti, nel caso specifico il Segretario Comunale ha attestato di aver ricevuto i due atti (principale e separato) alle ore 11.20 del 26.4.2025, di aver contestato le irregolarità formali e di aver chiesto indicazioni alla sottocommissione elettorale (allegato n. 2 al ricorso: verbale n. 4583 del 26.4.2025).

È poi documentato che il Segretario Comunale riceveva indicazioni dalla sottocommissione elettorale di estrapolare un foglio con le sottoscrizioni autenticate dal modulo “atto separato” e di allegarlo al modulo “atto principale” e, in seguito, i presentatori della lista provvedevano in sua presenza a spillare materialmente i due documenti. Tanto si evince dal modulo “atto principale” in cui al foglio (estrapolato dall’atto separato) con le sottoscrizioni è cancellata l’indicazione posta sul bordo sinistro del foglio di “atto separato”, con aggiunta a penna di “atto principale” (cfr. allegato n. 4 al ricorso: verbale n. 65 del 28.4.2025, pag. 11).

Le operazioni di controllo e sistemazione della lista terminavano alle ore 12.14 e i certificati elettorali dei sottoscrittori venivano acquisiti alle ore 13.30.

È quindi documentato che tanto il modulo principale, quanto l’atto separato sono stati raccolti, materialmente uniti su indicazioni ricevute dai competenti uffici e trasmessi in un’unica soluzione alla sottocommissione elettorale (cfr. in analoga vicenda: Cons. Stato, sez. II, n. 4211/2023; punto 12).

Va evidenziato che, proprio da tale sottocommissione, erano state fornite dettagliate indicazioni sulla corretta modalità di collazione dei documenti, alle quali i privati si attenevano, ciò che ingenerava il ragionevole affidamento sul superamento della situazione di irregolarità; peraltro, neppure veniva in alcun modo prospettata in tale frangente la necessità di apposizione di timbri o firme di congiunzione tra i moduli, attività che, come dedotto dai ricorrenti, ben avrebbe potuto essere svolta nel residuo tempo a disposizione per la presentazione della lista.

Va poi aggiunto che sussistono ulteriori elementi peculiari caratterizzanti individuati dalla giurisprudenza come idonei a superare il profilo di irregolarità di cui sopra, quali:

- la partecipazione di sole tre liste alla competizione elettorale che riduce il rischio di confusione degli elettori (in fattispecie analoga: Cons. Stato, 4328/2023; 4532/2024) e la considerazione che le altre liste concorrenti (“Pignataro 2030” e “Patto civico Romagnuolo Sindaco”) non hanno sollevato contestazioni in ordine alla riferibilità delle sottoscrizioni e alla presentazione della lista di parte ricorrente e, anzi, hanno manifestato solidarietà o hanno rappresentato che non intendono costituirsi come parte controinteressata (cfr. allegati n. 13 e n. 14 al ricorso);

- nel modulo “atto principale” è riportata la indicazione dei nomi dei presentatori nel modulo aggiunto (Cons. Stato 4328/2023) che sono comparsi innanzi al Segretario Comunale;

- le dichiarazioni rese innanzi al notaio dai soggetti sottoscrittori che hanno espressamente dichiarato di aver consapevolmente sottoscritto la dichiarazione a sostegno della presentazione della lista “Prima Pignataro – Rinascita civica” (Cons. Stato 4328/2023);

- il deposito avvenuto alle ore 12.00 del 26.4.2025 di modulistica correttamente formata consistente in moduli “atto separato” su foglio A3 stampati fronte – retro con elenco dei candidati alla carica di consiglieri comunali e con le firme dei sottoscrittori, custodita presso l’Ufficio Servizio Amministrativo del Comune (cfr. dichiarazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del 28.4.2025 – allegato n. 5 al ricorso), documento che non è stato utilizzato, come si è visto, perché ritenuto superfluo a cagione delle rassicurazioni ricevute dai competenti uffici in ordine al superamento delle irregolarità riscontrate.

Circa la raccolta delle firme la sentenza rileva poi che le operazioni di firma dei sottoscrittori sono iniziate immediatamente davanti ai dipendenti delegati all’autenticazione delle firme, ciò che conferma la riferibilità alla lista di parte ricorrente.

Va anche detto che la giurisprudenza amministrativa ,ormai consolidata, ha da tempo stabilito il principio in base al quale, nel doveroso bilanciamento degli interessi in gioco ed in ossequio ai principi della massima partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e del buon andamento della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. II, n. 4222/2023), l’esclusione di una lista di candidati dalle elezioni comunali è possibile solo per vizi formali di natura sostanziale insuperabili. Con la sentenza in commento il TAR napoletano ampia il concetto di procedimento amministrativo di formazione dell'atto per fini elettorali, si rafforza il concetto che la fase giurisdizionale amministrativa è parte di formazione del procedimento e non un momento critico e dialettico, ma può servire a integrare eventuali deficienze della prima fase procedimentale quella presidiata dalla discrezionalità amministrativa. In altre parole, in materia elettorale, la fase giurisdizionale, introdotta con il ricorso al TAR, può supplire pienamente alle carenze dell'atto amministrativo realizzato dalla Pubblica Amministrazione, questo a condizione che le irregolarità, pur presenti, non siano tali da inficiare la procedura. La ragione del correttivo giuridizionale, inquadrabile come complemento del procedimento e non come fase di contestazione giuridica ultronea, risiene nalla natura degli interessi in gioco: la partecipazione democratica alle elezioni.

riproduzione riservata citare correttamente l'autore: Avv. Salvatore Piccolo - www.avvocatosalvatorepiccolo.it
in fondo alla pagina dopo il link pubblicitario (offerte AMAZON) è possibile scaricare e leggere il provvedimento per esteso.


Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
cookie