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Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla punibilità penale del divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale per i minorenni.

01-10-2025 20:18 - Diritto
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l Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Penale, ha emesso una sentenza di particolare interesse (n. 2946/25) che affronta una delicata questione di diritto intertemporale e di stretta legalità in materia di violazione del divieto di avvicinamento, con specifico riferimento agli ordini di protezione emessi in ambito minorile.

La decisione, pubblicata il 24 settembre 2025 , ha portato alla pronuncia di una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato (difeso dall’Avv. Salvatore Piccolo proprietario di questo sito web), per il reato ascrittogli, in quanto il fatto non era previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione. Decisione, per altro, resa in sede predibattimentale.

Il Fatto e l'Imputazione

L'imputato era chiamato a rispondere del reato previsto e punito dall'art. 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento). L'accusa si basava sulla violazione di un divieto di avvicinamento di 500 metri imposto nei confronti della sua ex compagna e dei figli minori, dal Tribunale per i minorenni di Napoli in assenza di procedimenti pendenti innanzi al Tribunale ordinario.

Il fatto contestato risale al 9 dicembre 2023 , quando l'imputato si era recato nei pressi di una struttura dove i familiari erano ospitati, venendo identificato a una distanza di circa (160 metri dalla comunità).

Elemento cruciale, l'ordine di protezione era stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nell'ambito di un procedimento a tutela dei minori.

Il nodo giuridico: la successione di leggi e la legalità in senso stretto.

Il fulcro della decisione risiede nell'analisi della normativa vigente all'epoca del fatto (9 dicembre 2023) e della sua successiva evoluzione, con particolare riguardo all'introduzione del secondo comma dell'art. 387-bis c.p.

Il diritto all'epoca del fatto


La L. n. 168 del 24 novembre 2023, in vigore proprio dal 9 dicembre 2023, aveva aggiunto il secondo comma all'art. 387-bis c.p., che puniva chi eludeva:

L'ordine di protezione previsto dall'art. 342-ter, primo comma, c.c. o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale o di scioglimento del matrimonio. La sentenza in commento ha rilevato una problematica cruciale: l'art. 342-ter c.c., pur richiamato dalla nuova norma penale, doveva ritenersi tacitamente abrogato dalla riforma del 2022 (D.Lgs. n. 149/2022) e sostituito dagli artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c.

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L'esclusione degli ordini emessi dal Tribunale per i minori.

Il Giudice ha analizzato la portata dell'art. 342-ter c.c. e del suo "erede" 473-bis.70 c.p.c., notando che essi si riferivano originariamente agli ordini di protezione a tutela del coniuge o convivente (vittima di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà).

La disciplina introdotta nel 2022 (art. 473-bis.69, comma 2, c.p.c.) aveva per la prima volta esplicitamente previsto la possibilità di adottare ordini di protezione anche «quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori», attribuendo in questo caso la competenza al Tribunale per i minorenni.

Tuttavia l'ordine di protezione di cui all'art. 342-ter c.c. (e dunque, per rinvio, la previsione penale dell'art. 387-bis c.p. nella formulazione del 9 dicembre 2023) non ricomprendeva gli ordini di protezione emessi dal Tribunale per i Minorenni a tutela dei figli.

Il divieto di analogia in malam partem

Estendere la portata dell'art. 387-bis, comma 2, c.p. alla violazione degli ordini resi dal Tribunale per i Minorenni a tutela dei minori (come nel caso di specie) avrebbe rappresentato una chiara ipotesi di interpretazione analogica in malam partem: vietata quale corollario del principio di legalità sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione.

La conferma legislativa successiva


A sostegno della tesi, il Tribunale sammaritano ha citato la successiva modifica normativa attuata con il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, in vigore dal 26 novembre 2024. Solo con tale decreto il legislatore è intervenuto sull'art. 387-bis, comma 2, c.p., sostituendo il riferimento all'ormai abrogato art. 342-ter c.c. con quello all'art. 473-bis.70 c.p.c.

Tale intervento ha avuto l'effetto di ricomprendere la violazione degli ordini a tutela dei minori emessi dal Tribunale minorile.

Se l'interpretazione estensiva fosse stata possibile sin dall'inizio, la modifica del 2024 sarebbe stata "inutile, perché pleonastica".

Conclusioni


Il Tribunale ha dunque concluso che la violazione dell'ordine di protezione emesso dal Tribunale per i Minorenni, commessa il 9 dicembre 2023, non era all'epoca prevista come reato. Di conseguenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato. Accogliendo la tesi di solo diritto del difensore dell’imputato.

Questa sentenza rappresenta un richiamo fondamentale al principio di legalità in senso stretto in materia penale, evidenziando come, anche in presenza di una chiara volontà di tutela, l'assenza di un preciso riferimento normativo alla condotta incriminata imponga l'esclusione della punibilità. Da notare anche il perfetto funzionamento del meccanismo di filtro rappresentato dall'udienza predibattimentale dovuto anche (per non dire sopratutto) alla bravura e all'impegno del magistrato che potendo "lavarsi le mani" con un provvedimento rapido e veloce come il rinvio a giudizio ha invece speso tempo per argomentare una sentenza di proscioglimento di alto profilo giuridico evitando all'imputato un inutile processo e alla "macchina" giudiziaria di espungere un fascicolo che avrebbe occupato altri magistrati, personale di cancelleria, stenotipisti e spese legali.

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